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  • ESG nella catena di fornitura: guida per aziende e fornitori

    ESG nella catena di fornitura: guida per aziende e fornitori

    L’ESG nella catena di fornitura riguarda il modo in cui un’azienda valuta e gestisce gli aspetti ambientali, sociali e di governance collegati ai propri fornitori. Nella pratica, il processo può tradursi in questionari ESG, richieste di evidenze, criteri di qualifica, punteggi, piani di miglioramento e controlli periodici utilizzati dal committente per capire quanto la propria supply chain sia esposta a rischi o carenze di sostenibilità.

    Per il fornitore, ricevere un questionario ESG non significa automaticamente essere soggetto a un nuovo obbligo di legge. La richiesta può derivare dagli obblighi di rendicontazione o due diligence del cliente, ma anche da politiche interne di procurement, gare, sistemi di vendor rating, richieste di gruppi internazionali o procedure volontarie di qualificazione. È quindi fondamentale capire chi sta chiedendo le informazioni, per quale finalità e quali evidenze sono realmente necessarie.

    Il tema si inserisce nella più ampia rendicontazione di sostenibilità per PMI: anche quando una piccola o media impresa non deve pubblicare direttamente una rendicontazione CSRD, può comunque essere chiamata a produrre dati ESG perché opera all’interno della catena del valore di organizzazioni più grandi.

    Perché le aziende valutano i fornitori su criteri ESG

    Una parte crescente degli impatti ambientali e sociali di un’organizzazione può trovarsi fuori dai suoi confini diretti. Materie prime, lavorazioni esternalizzate, trasporti, condizioni di lavoro presso i fornitori, approvvigionamenti energetici, rifiuti e pratiche commerciali possono influenzare il profilo di sostenibilità dell’impresa anche quando le attività vengono svolte da soggetti terzi.

    Per il buyer, valutare i fornitori serve quindi prima di tutto a conoscere e governare rischi che non sono completamente visibili attraverso prezzo, qualità e tempi di consegna. Un fornitore economicamente competitivo può presentare, per esempio, carenze nella gestione ambientale, nella salute e sicurezza, nella tutela dei lavoratori o nelle procedure di governance.

    La pressione informativa deriva anche dalla rendicontazione. Le imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive devono considerare informazioni relative alla propria catena del valore quando queste risultano pertinenti alla rendicontazione. Il nuovo quadro europeo del 2026 ha però introdotto una tutela specifica per le imprese più piccole della filiera: ai fini della CSRD, le aziende con non più di 1.000 dipendenti che rientrano nella definizione di “imprese protette” possono rifiutare richieste informative che eccedano il perimetro degli standard volontari previsto dalla normativa europea.

    Questo limite va interpretato correttamente. Non vieta alle imprese di valutare i propri fornitori e non si applica indistintamente a qualsiasi richiesta informativa. La stessa normativa chiarisce che la tutela riguarda le richieste formulate per soddisfare gli obblighi di rendicontazione CSRD e non impedisce, per esempio, richieste connesse a obblighi europei di due diligence.

    Per questo un questionario ESG può continuare a nascere da molte esigenze diverse:

    • qualifica e selezione dei fornitori;
    • gestione dei rischi della supply chain;
    • rendicontazione di sostenibilità;
    • due diligence ambientale e sociale;
    • partecipazione a gare;
    • politiche interne di procurement sostenibile;
    • richieste di clienti o capogruppo;
    • valutazione periodica delle performance del fornitore.

    Per capire come gli obblighi di rendicontazione incidano sulle richieste di filiera è utile distinguere questo scenario dal perimetro diretto della CSRD, approfondito nella guida sugli obblighi CSRD in Italia.

    Cosa chiede tipicamente un buyer in un questionario ESG

    Non esiste un questionario ESG universale per i fornitori. Ogni organizzazione può definire criteri diversi in base al settore, al rischio, alla dimensione del fornitore, alla criticità della fornitura e agli standard utilizzati. Le richieste tendono però a concentrarsi attorno ad alcune famiglie ricorrenti di informazioni.

    AreaEsempi di informazioni richieste
    Ambienteconsumi energetici, emissioni GHG, rifiuti, acqua, obiettivi ambientali
    Lavoro e personeoccupazione, salute e sicurezza, formazione, pari opportunità
    Diritti e condottapolitiche sui diritti umani, lavoro minorile o forzato, segnalazioni
    Governancecodice etico, anticorruzione, responsabilità, controlli interni
    Supply chaincriteri applicati ai subfornitori, tracciabilità e acquisti responsabili

    Il questionario, però, è soltanto il primo livello. Una risposta senza evidenza può avere un valore limitato. Se il fornitore dichiara di monitorare le emissioni, il buyer può chiedere un inventario GHG; se dichiara di avere una politica anticorruzione, può richiederne il documento; se indica un determinato tasso di infortuni, può essere necessario mostrare la fonte del dato.

    Da qui nasce la differenza tra autodichiarazione ed evidenza documentale. Spuntare “sì” a una domanda dimostra che l’impresa afferma di possedere una pratica; allegare una politica approvata, un registro, un rapporto o un dato tracciabile consente invece al committente di valutarne la consistenza.

    Le informazioni climatiche rappresentano un esempio tipico. Quando il buyer chiede Scope 1, Scope 2 o altre emissioni della catena del valore, il fornitore dovrebbe evitare di fornire stime prive di metodologia e partire, quando necessario, da un inventario GHG strutturato.

    Anche la formulazione delle domande conta. “Avete una politica ambientale?” e “qual è il consumo energetico annuo?” richiedono evidenze completamente diverse: la prima domanda verifica l’esistenza di un presidio organizzativo, la seconda richiede un dato quantitativo riferito a periodo, perimetro e fonte.

    Come prepararsi a una valutazione ESG se sei il fornitore

    Il modo meno efficiente di affrontare un questionario ESG è ricominciare da zero ogni volta che arriva una richiesta. I modelli cambiano, ma gran parte delle informazioni di base tende a ripetersi.

    Una PMI può quindi prepararsi costruendo in anticipo un fascicolo ESG del fornitore, organizzato in modo che ogni risposta sia associata alla relativa evidenza.

    Il primo passaggio è identificare le informazioni che l’impresa possiede già. Molti dati non nascono nel reparto sostenibilità: possono trovarsi in amministrazione, risorse umane, HSE, acquisti, qualità, produzione o nella documentazione dei sistemi di gestione.

    Un percorso operativo può seguire questi passaggi:

    1. mappare le richieste ESG ricorrenti ricevute dai clienti;
    2. individuare il responsabile interno di ciascun dato;
    3. raccogliere politiche, procedure, certificazioni ed evidenze già disponibili;
    4. verificare quali indicatori quantitativi siano realmente misurati;
    5. distinguere tra informazione disponibile, non applicabile e mancante;
    6. associare ogni dichiarazione alla fonte documentale;
    7. individuare le lacune più rilevanti;
    8. costruire un piano di adeguamento con priorità e responsabilità;
    9. aggiornare periodicamente dati ed evidenze.

    È importante non dichiarare come presente ciò che l’impresa intende semplicemente realizzare in futuro. Una politica approvata, un obiettivo programmato e una pratica ancora assente sono tre stati diversi e dovrebbero essere rappresentati come tali.

    Lo stesso vale per la non applicabilità. Se una domanda non riguarda l’attività dell’impresa, la risposta dovrebbe spiegare perché non è pertinente, invece di lasciare il campo vuoto. Questo rende la valutazione più leggibile anche per il buyer e riduce il rischio che una mancata risposta venga interpretata come una carenza.

    Un buon sistema permette infine di comprendere dove intervenire per primo. Il valore di un’autovalutazione ESG non consiste solo nel produrre un punteggio, ma nel trasformare le risposte mancanti in un piano di miglioramento verificabile.

    ISO 20400: cosa significa procurement sostenibile

    La ISO 20400:2017, adottata in Italia come UNI ISO 20400:2017, fornisce linee guida per integrare la sostenibilità nei processi di acquisto. La versione internazionale è stata riesaminata e confermata nel 2023 e resta vigente nel 2026.

    La ISO 20400:2017 sul sustainable procurement non stabilisce un questionario standard né impone un elenco fisso di KPI. Fornisce piuttosto un quadro attraverso cui l’organizzazione può integrare responsabilità, trasparenza, comportamento etico, rispetto dei diritti umani e considerazioni ambientali e sociali nelle decisioni di acquisto.

    Un punto importante è che ISO 20400 è una linea guida, non uno standard di certificazione. ISO specifica che contiene guidance e non requisiti: un’organizzazione può utilizzarla come riferimento per il proprio procurement, ma non esiste una certificazione ISO 20400 equivalente a quella prevista per altri sistemi di gestione.

    Per un committente, applicare questa logica significa evitare di valutare i fornitori esclusivamente attraverso un punteggio ESG astratto. La sostenibilità dovrebbe essere integrata nel processo di acquisto considerando rischio della categoria merceologica, importanza del fornitore, possibilità di influenza, ciclo di vita e conseguenze delle decisioni di procurement.

    Per il fornitore, invece, conoscere il riferimento ISO 20400 aiuta a comprendere perché le domande ESG possono entrare nelle normali procedure acquisti: non sono necessariamente un’attività separata dal procurement, ma possono diventare uno dei criteri con cui il buyer qualifica e gestisce la propria supply chain.

    Cosa cambia se sei il committente

    Per il committente il problema è speculare: non deve soltanto rispondere alle domande, ma progettare un sistema di valutazione che produca informazioni realmente utili.

    Inviare lo stesso questionario di cento domande a ogni fornitore può creare molto lavoro senza migliorare la conoscenza della supply chain. Un piccolo fornitore di servizi d’ufficio e un produttore strategico di componenti ad alta intensità energetica possono presentare profili di rischio completamente diversi.

    Il punto di partenza dovrebbe quindi essere una segmentazione. Fattori come:

    • criticità della fornitura;
    • volume economico;
    • settore;
    • localizzazione;
    • impatto ambientale potenziale;
    • intensità di lavoro;
    • rilevanza per la continuità operativa;
    • presenza di rischi specifici;

    possono aiutare a stabilire quali fornitori approfondire e con quale intensità.

    Il secondo elemento è il peso delle domande. Se ogni area vale allo stesso modo indipendentemente dalla natura del fornitore, il punteggio finale può diventare poco rappresentativo. È preferibile costruire un sistema capace di distinguere ciò che viene effettivamente valutato da ciò che non è pertinente.

    Anche qui la rendicontazione complessiva dell’impresa può fornire indicazioni. L’analisi di doppia materialità permette di identificare impatti, rischi e opportunità rilevanti anche lungo la catena del valore; procurement e qualifica dei fornitori possono quindi concentrarsi sulle aree effettivamente significative per il modello aziendale.

    Il terzo passaggio riguarda le evidenze. Un buyer dovrebbe stabilire quali risposte richiedano prova documentale, quali possano essere accettate in autodichiarazione e quali debbano generare un approfondimento.

    Infine, una valutazione dovrebbe produrre conseguenze operative. Un punteggio basso può determinare:

    • richiesta di integrazione delle evidenze;
    • piano di adeguamento;
    • nuova verifica dopo un periodo definito;
    • approfondimento su un rischio specifico;
    • condizioni aggiuntive di qualifica;
    • nei casi più critici, rivalutazione del rapporto di fornitura.

    La finalità non dovrebbe essere moltiplicare le esclusioni, ma rendere visibili le lacune e stabilire come gestirle.


    FAQ sull’ESG nella catena di fornitura

    Cos’è una valutazione ESG dei fornitori?

    Una valutazione ESG dei fornitori analizza informazioni ambientali, sociali e di governance relative a un’impresa della supply chain. Può comprendere questionari, KPI, politiche, evidenze documentali, punteggi e piani di miglioramento e può essere utilizzata per qualifica, procurement, rendicontazione o gestione del rischio.

    Un fornitore è obbligato a compilare un questionario ESG?

    Non esiste un obbligo generalizzato che imponga a qualsiasi fornitore di compilare qualsiasi questionario ESG. La richiesta può derivare da contratto, gara, politica di qualifica o esigenze normative del cliente. Ai fini della rendicontazione CSRD, il quadro UE 2026 introduce inoltre specifiche tutele per alcune imprese della catena del valore con non più di 1.000 dipendenti.

    Quali documenti vengono richiesti in un questionario ESG?

    Dipende dal questionario e dal rischio valutato. Tra le evidenze possono comparire politiche ambientali e sociali, dati energetici, inventari GHG, statistiche su salute e sicurezza, codici etici, procedure anticorruzione, certificazioni e documenti relativi ai fornitori.

    ISO 20400 certifica la sostenibilità della supply chain?

    No. ISO 20400:2017 è una linea guida e non uno standard di certificazione. Fornisce un quadro per integrare la sostenibilità nei processi di procurement, ma ISO chiarisce che non contiene requisiti destinati alla certificazione.

    Come può una PMI prepararsi alle richieste ESG dei clienti?

    Il metodo più efficace è costruire un archivio stabile di dati ed evidenze, associando ogni informazione a responsabile, periodo e fonte. In questo modo i diversi questionari possono essere compilati riutilizzando informazioni già validate e le lacune diventano attività concrete da inserire in un piano di adeguamento.

  • Verifica e audit di terza parte: cosa serve perché un documento regga in sede di controllo

    Verifica e audit di terza parte: cosa serve perché un documento regga in sede di controllo

    Un audit di sostenibilità o una verifica di terza parte non consiste semplicemente nel controllare che il documento sia completo e ben impaginato. Il verificatore cerca soprattutto di capire se le informazioni dichiarate possono essere ricostruite, se il perimetro è coerente, se le fonti sono identificabili, se le esclusioni sono motivate e se dati, metodologie e conclusioni raccontano la stessa storia.

    Il tipo di controllo cambia in base al documento e al riferimento utilizzato. Una rendicontazione soggetta alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), un inventario GHG, una diagnosi energetica, una valutazione ESG del fornitore e uno Statement of Applicability ISO 27001 non seguono lo stesso processo di assurance; condividono però una condizione fondamentale: un dato difficilmente verificabile resta fragile anche quando il calcolo è corretto.

    Per questo l’audit-readiness dovrebbe iniziare durante la raccolta delle informazioni e non pochi giorni prima della verifica. Nella guida sulla rendicontazione di sostenibilità per PMI abbiamo visto come perimetro, fonti e responsabilità debbano essere definiti prima della redazione: gli stessi elementi diventano il punto di partenza quando un soggetto terzo deve controllare il lavoro.

    Verifica, audit e assurance: non tutti i controlli sono uguali

    Nel linguaggio operativo termini come audit, verifica, assurance e controllo vengono spesso utilizzati in modo generico, ma indicano attività che possono avere finalità e requisiti differenti.

    Nel caso della rendicontazione societaria soggetta alla CSRD, il quadro europeo prevede un’attestazione basata su limited assurance. Il verificatore deve esprimersi sulla conformità della rendicontazione ai requisiti applicabili, sul processo utilizzato dall’impresa per individuare le informazioni da rendicontare e, quando pertinenti, sugli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina europea. La Direttiva (UE) 2026/470 ha fissato al 1° luglio 2027 il termine per l’adozione degli standard europei comuni di limited assurance.

    Per un inventario delle emissioni GHG, invece, la verifica può essere effettuata secondo ISO 14064-3:2019, che disciplina principi e requisiti per verifica e validazione delle dichiarazioni relative ai gas a effetto serra. Il documento di partenza viene costruito secondo ISO 14064-1:2018, recepita in Italia come UNI EN ISO 14064-1:2019, mentre la verifica segue una norma distinta.

    Altri documenti rispondono ad altri meccanismi. Una diagnosi energetica obbligatoria può essere sottoposta ai controlli previsti dalla disciplina nazionale ed ENEA; lo Statement of Applicability (SoA) viene normalmente esaminato nel contesto dell’audit del sistema di gestione ISO/IEC 27001; un’autovalutazione ESG del fornitore può invece essere controllata direttamente da cliente, committente o piattaforma di qualifica.

    Di conseguenza, non esiste una checklist universale valida per ogni audit di sostenibilità. Esistono però principi ricorrenti che attraversano quasi tutti i controlli tecnici: evidenza, coerenza, motivazione e tracciabilità.

    Cosa guarda davvero un auditor

    Il verificatore parte dal documento, ma molto rapidamente arriva a ciò che esiste dietro il documento. Un indicatore, una percentuale o un’affermazione devono poter essere collegati al dato che li ha generati e alla metodologia utilizzata.

    Perimetro

    La prima domanda riguarda spesso chi e cosa è stato incluso. Quali società appartengono alla rendicontazione? Quali stabilimenti? Quale esercizio? Sono state considerate tutte le attività pertinenti?

    Il perimetro deve essere coerente tra le sezioni. Se l’inventario GHG comprende due siti mentre il bilancio di sostenibilità ne descrive tre, il verificatore deve capire se la differenza sia intenzionale, prevista dalla metodologia oppure frutto di un’incoerenza.

    Fonti dei dati

    Ogni indicatore rilevante dovrebbe poter essere ricondotto a una fonte identificabile: fattura, registro, estrazione ERP, dato HR, contratto, certificato, registro rifiuti, evidenza di acquisto o altro documento pertinente.

    Per un inventario GHG il percorso può essere particolarmente evidente. Un valore espresso in tCO₂e dovrebbe permettere di risalire a sorgente, dato di attività, unità di misura, fattore di emissione, versione della fonte e metodo di calcolo. Per saperne di più in tal senso, la guida all’inventario delle emissioni GHG approfondisce proprio questa catena informativa.

    Metodologia

    Il verificatore controlla anche come il dato è stato trasformato. Una quantità può essere corretta e il risultato comunque essere sbagliato se viene applicato il fattore errato, se l’unità viene convertita due volte oppure se una formula utilizza un riferimento appartenente a un altro esercizio.

    Lo stesso vale per informazioni non strettamente numeriche. Nell’analisi di materialità, per esempio, occorre poter spiegare criteri, scale, soglie e motivazioni che hanno portato un tema sopra o sotto la soglia di materialità.

    Completezza

    Una verifica non riguarda solo ciò che compare nel documento. Può riguardare anche ciò che manca.

    Se una sorgente GHG viene esclusa, il controllore può chiedere perché. Se un tema ESG non viene considerato applicabile, deve essere possibile ricostruire la valutazione. Se un controllo dello Statement of Applicability viene escluso, la motivazione deve essere coerente con il contesto e la valutazione dei rischi.

    Coerenza interna

    Un dato può essere corretto nella propria tabella e creare comunque un rilievo quando contraddice un’altra parte del documento. Totali differenti tra grafico e tabella, anno base diverso tra due sezioni, numero di dipendenti incoerente o emissioni riportate in modo differente tra inventario e bilancio sono esempi tipici.

    Per questo la preparazione alla verifica riguarda anche i rapporti tra documenti. Quando le emissioni GHG alimentano un bilancio di sostenibilità, la stessa informazione non dovrebbe esistere in due versioni indipendenti.

    I rilievi più comuni: dove un documento diventa fragile

    Uno dei problemi più insidiosi è l’esclusione non motivata. Una voce viene classificata come non applicabile o esclusa, ma nel fascicolo non esiste alcuna spiegazione che permetta al verificatore di ricostruire il ragionamento.

    Scrivere soltanto “N/A” è raramente informativo. Una motivazione utile dovrebbe chiarire perché la voce non appartiene al perimetro, quale informazione è stata verificata e su quale base è stata presa la decisione.

    Un secondo gruppo di rilievi nasce dalle incoerenze tra documenti. È frequente soprattutto quando inventario, bilancio, questionari clienti e fogli di calcolo vengono gestiti separatamente. Lo stesso dato viene copiato più volte e una successiva correzione viene applicata soltanto ad alcune versioni.

    Anche la mancanza della fonte è critica. Un numero può essere plausibile e perfino corretto, ma se non è più possibile dimostrare da dove provenga diventa difficile sottoporlo a verifica. Questo accade spesso quando nel file rimane il risultato finale e vengono perse fatture, estrazioni o riferimenti utilizzati nel calcolo.

    Altri punti sensibili sono:

    • perimetri diversi non dichiarati tra sezioni o esercizi;
    • fattori di emissione senza fonte o versione;
    • formule modificate manualmente senza registrazione;
    • differenze tra testo narrativo e valori tabellari;
    • politiche dichiarate ma prive di evidenze di approvazione o applicazione;
    • obiettivi senza anno base o senza indicazione del perimetro;
    • indicatori calcolati con unità o periodi differenti;
    • esclusioni motivate in una versione ma non nella successiva;
    • documenti aggiornati dopo la consegna senza possibilità di dimostrare quale versione sia stata effettivamente verificata.

    La qualità del documento finale dipende quindi anche dalla qualità del sistema che lo produce. Un PDF ordinato può nascondere un processo fragile; un archivio tracciabile permette invece di ricostruire il lavoro anche mesi dopo la pubblicazione.

    Come prepararsi prima della verifica

    La preparazione più efficace consiste nel simulare in anticipo le domande che potrebbe porre un soggetto esterno. Il principio è semplice: ogni affermazione significativa dovrebbe avere un percorso di ritorno verso la propria evidenza.

    Una verifica interna prima dell’audit può seguire questa sequenza:

    1. Confermare il perimetro dell’organizzazione e del documento.
    2. Controllare che ogni dato rilevante abbia fonte, periodo e responsabile.
    3. Verificare che formule e conversioni siano documentate.
    4. Riesaminare esclusioni e non applicabilità, assicurandosi che siano motivate.
    5. Confrontare dati ripetuti in sezioni e documenti differenti.
    6. Verificare versioni di fattori, standard e riferimenti normativi.
    7. Controllare la coerenza tra valori numerici e testo narrativo.
    8. Identificare eventuali dati stimati e documentarne il criterio.
    9. Verificare obiettivi, anno base e criteri di ricalcolo.
    10. Congelare la versione effettivamente destinata alla verifica.

    È utile inoltre preparare una sorta di evidence pack, cioè un insieme ordinato delle principali evidenze che sostengono la rendicontazione. Non deve necessariamente essere un archivio separato: può coincidere con il fascicolo digitale dell’azienda, purché il collegamento tra informazione ed evidenza sia rapido.

    Per le imprese soggette alla CSRD il livello di preparazione deve essere letto insieme alla disciplina applicabile. Il nostro Pillar sugli obblighi CSRD in Italia ricostruisce il perimetro aggiornato e distingue gli obblighi attualmente applicabili dal nuovo quadro europeo in corso di recepimento.

    Per una PMI fuori dagli obblighi diretti l’audit-readiness resta comunque utile. Clienti e committenti possono richiedere prove documentali a sostegno delle informazioni ESG, e una risposta costruita su evidenze già organizzate è più robusta di un questionario compilato ricostruendo i dati all’ultimo momento.

    Tracciabilità e versioning: perché contano quanto il dato

    La tracciabilità permette di seguire un’informazione in entrambe le direzioni: dal documento alla fonte e dalla fonte al risultato pubblicato.

    Pensiamo a un consumo di gas. Nel documento finale compare il valore delle emissioni; dietro dovrebbero restare identificabili dato di attività, fattura o registro, fattore di emissione, fonte del fattore, calcolo, eventuali conversioni e versione dell’inventario.

    Questo diventa ancora più importante quando il dato viene riutilizzato. Le emissioni possono apparire nell’inventario GHG, nel bilancio di sostenibilità e in un questionario del cliente. Se ogni documento conserva una copia autonoma, correggere il dato alla fonte non garantisce che tutte le altre versioni vengano aggiornate.

    Il versioning risolve un problema differente: stabilire cosa esisteva in un determinato momento.

    Supponiamo che il bilancio 2025 venga consegnato a un cliente il 30 giugno e che il 15 luglio venga scoperta una fonte più accurata. È legittimo produrre una nuova versione corretta; ciò che deve restare impossibile è modificare retroattivamente il documento consegnato facendo sembrare che la nuova informazione fosse già presente.

    Una buona gestione dovrebbe quindi conservare:

    • identificativo della versione;
    • data di pubblicazione;
    • dati e fattori utilizzati;
    • stato delle verifiche al momento della pubblicazione;
    • eventuali modifiche introdotte nelle versioni successive;
    • copia immutabile del documento consegnato.

    Questa struttura è particolarmente utile quando il controllo avviene mesi o anni dopo la redazione. Il verificatore deve poter capire quale versione sta esaminando e quali informazioni appartenevano effettivamente a quell’esercizio.

    Come EvalisDeck riduce i rilievi prima dell’audit

    EvalisDeck applica questa logica ai cinque percorsi di rendicontazione partendo da un principio: il controllo deve avvenire mentre il documento viene costruito, non soltanto alla fine.

    Le esclusioni richiedono una motivazione. Nel registro GHG, per esempio, una sorgente non viene semplicemente cancellata dal perimetro: viene classificata e, quando esclusa, deve conservarne la giustificazione. Lo stesso principio viene applicato allo Statement of Applicability, dove applicabilità e motivazioni restano collegate al singolo controllo.

    Le verifiche automatiche di coerenza confrontano inoltre le informazioni dichiarate in sezioni differenti. Un valore o uno stato incoerente viene segnalato prima della pubblicazione, riducendo il rischio che la contraddizione emerga direttamente durante l’audit.

    Un altro elemento è la fonte unica del dato. Le emissioni utilizzate nel bilancio di sostenibilità vengono lette dall’inventario GHG della stessa azienda: correggere il dato nel percorso originario evita di mantenere due totali indipendenti nello stesso fascicolo.

    Infine, la pubblicazione crea una versione numerata e immutabile. Una nuova correzione richiede una nuova pubblicazione, mentre il documento già consegnato rimane congelato insieme ai dati e ai calcoli che lo hanno prodotto. È ciò che permette di ricostruire, anche successivamente, quale versione sia stata effettivamente portata in verifica.

    Il risultato non elimina il ruolo del professionista né garantisce automaticamente l’esito positivo di un audit: la qualità resta dipendente dai dati inseriti, dalle valutazioni effettuate e dal rispetto dello standard applicabile. Riduce però molti degli errori meccanici e documentali che rendono più difficile difendere il lavoro davanti a un soggetto terzo.

    La demo guidata di EvalisDeck permette di verificare direttamente il meccanismo: l’azienda d’esempio contiene tutti e cinque i percorsi, così è possibile osservare esclusioni motivate, controlli di coerenza, fonti dei dati e versioni prima di utilizzare la piattaforma su un’azienda reale.


    FAQ su audit e verifica della sostenibilità

    Cosa controlla un auditor in un bilancio di sostenibilità?

    Un verificatore controlla coerenza del perimetro, processo di raccolta delle informazioni, evidenze, metodologie, completezza e corrispondenza tra dati e dichiarazioni secondo il tipo di incarico e lo standard applicabile. Per la rendicontazione soggetta alla CSRD il quadro europeo prevede un’attestazione di limited assurance.

    Quali documenti bisogna preparare per un audit ESG?

    Dipende dalle informazioni rendicontate. Possono servire fatture energetiche, registri, dati HR, politiche, contratti, evidenze sui fornitori, fattori di emissione, metodologie di calcolo e documentazione delle valutazioni di materialità. La regola pratica è poter collegare ogni informazione significativa a una fonte verificabile.

    Un’esclusione deve sempre essere motivata?

    Quando una metodologia o uno standard richiede di valutare la pertinenza di una voce, la motivazione dell’esclusione è essenziale per rendere ricostruibile la decisione. Scrivere semplicemente “non applicabile” senza spiegazione rende molto più difficile dimostrare perché l’informazione sia stata esclusa.

    Come si evitano incoerenze tra inventario GHG e bilancio di sostenibilità?

    La soluzione più robusta consiste nel mantenere una sola fonte del dato. Se il totale delle emissioni nasce nell’inventario GHG, il bilancio dovrebbe utilizzare quello stesso valore anziché conservarne una copia indipendente che potrebbe divergere dopo gli aggiornamenti.

    Perché le versioni dei documenti sono importanti in audit?

    Il versioning permette di dimostrare quale documento è stato effettivamente pubblicato o consegnato in un determinato momento. Una versione immutabile impedisce che correzioni successive modifichino retroattivamente ciò che il verificatore o il cliente aveva ricevuto.

  • GRI 2021 vs ESRS/VSME: quali standard scegliere per una PMI

    GRI 2021 vs ESRS/VSME: quali standard scegliere per una PMI

    La differenza tra GRI, ESRS e VSME riguarda soprattutto finalità, destinatari e livello di prescrittività. I GRI Standards costituiscono un sistema internazionale volontario orientato alla rendicontazione degli impatti dell’organizzazione; gli ESRS sono gli standard europei utilizzati dalle imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD); il VSME nasce invece come riferimento volontario e proporzionato per le imprese di dimensioni inferiori che devono organizzare informazioni ESG senza applicare l’intera architettura della CSRD.

    Per una PMI, quindi, non esiste uno standard universalmente migliore. La scelta dipende dal motivo per cui si rendiconta: una richiesta del cliente, una gara, esigenze bancarie, un bilancio volontario rivolto agli stakeholder oppure un obbligo normativo richiedono livelli di informazione differenti.

    Prima di scegliere lo standard è inoltre utile distinguere obbligo legale e rendicontazione volontaria. La guida sulla rendicontazione di sostenibilità per PMI chiarisce quando un’impresa deve realmente produrre informazioni di sostenibilità e quando, invece, la richiesta nasce da filiera, mercato o strategia aziendale.

    GRI 2021 in breve: rendicontare gli impatti dell’organizzazione

    Quando si parla di GRI 2021 ci si riferisce soprattutto alla revisione degli Universal Standards pubblicata nel 2021. Il sistema comprende GRI 1: Foundation 2021, GRI 2: General Disclosures 2021 e GRI 3: Material Topics 2021, ai quali si aggiungono Sector Standards e Topic Standards pertinenti alle attività e ai temi materiali dell’organizzazione.

    La logica GRI parte dagli impatti dell’impresa sull’economia, sull’ambiente e sulle persone, compresi i diritti umani. GRI 3 guida l’organizzazione nell’individuazione dei propri temi materiali; una volta determinati, vengono utilizzati gli standard tematici pertinenti per stabilire quali informazioni rendicontare.

    La struttura può essere sintetizzata così:

    Livello GRIFunzione
    GRI 1Definisce principi e requisiti per utilizzare correttamente i GRI Standards
    GRI 2Raccoglie informazioni generali su organizzazione, governance, attività e pratiche di reporting
    GRI 3Disciplina il processo di individuazione e gestione dei temi materiali
    Sector StandardsAiutano a identificare impatti e temi tipici di specifici settori
    Topic StandardsDefiniscono disclosure relative a singoli temi ambientali, sociali o economici

    GRI è particolarmente adatto quando l’obiettivo è costruire un bilancio di sostenibilità orientato a stakeholder e impatti, con una struttura riconoscibile anche al di fuori dell’Unione europea.

    È importante però evitare di considerare “GRI 2021” come un blocco normativo immobile. Gli Universal Standards restano quelli del 2021, mentre Topic e Sector Standards vengono aggiornati individualmente. La versione del riferimento utilizzato deve quindi essere sempre dichiarata nel bilancio.

    ESRS e VSME: due livelli diversi del sistema europeo

    Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) appartengono al sistema della CSRD e sono progettati per le imprese che rientrano nel relativo campo di applicazione. Utilizzano la doppia materialità, valutando sia gli impatti dell’organizzazione su persone e ambiente sia rischi e opportunità finanziarie legate alla sostenibilità.

    Per capire chi rientra effettivamente nel sistema obbligatorio è utile uno sguardo sugli obblighi CSRD in Italia, perché il perimetro europeo è stato profondamente modificato tra il 2025 e il 2026.

    Il VSME, Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs, segue una logica differente. È stato sviluppato per consentire alle imprese più piccole di fornire informazioni ambientali, sociali e di governance in modo proporzionato, soprattutto quando tali informazioni vengono richieste da banche, investitori, grandi clienti o soggetti della catena del valore.

    Nella versione raccomandata dalla Commissione europea nel 2025 la struttura comprende due livelli:

    • Basic Module, con le informazioni essenziali e le metriche da B1 a B11;
    • Comprehensive Module, che aggiunge le disclosure C1-C9 per rispondere in modo più completo alle esigenze informative di banche, investitori e clienti corporate.

    Il Basic Module è il prerequisito del Comprehensive Module. Una PMI può quindi utilizzare soltanto il primo oppure aggiungere il secondo quando destinatari e complessità della rendicontazione lo richiedono.

    Un’altra differenza importante rispetto agli ESRS riguarda la materialità. Il VSME finale ha eliminato l’obbligo di svolgere una vera e propria analisi di materialità strutturata, giudicata eccessivamente onerosa per molte PMI, utilizzando invece criteri di applicabilità delle singole disclosure. Questo rende il sistema sensibilmente più leggero rispetto alla doppia materialità richiesta dagli ESRS.

    Il quadro è attualmente in evoluzione: il 3 luglio 2026 la Commissione ha adottato un nuovo standard volontario basato sul VSME insieme agli ESRS semplificati. Alla data di aggiornamento di questo articolo gli atti non sono ancora entrati in vigore; lo stato ufficiale può essere verificato nella pagina della Commissione europea sugli atti delegati CSRD.

    GRI, ESRS e VSME: le differenze pratiche

    La distinzione diventa più chiara quando si confronta ciò che l’impresa deve effettivamente fare.

    ElementoGRIESRSVSME
    FinalitàRendicontazione volontaria degli impattiRendicontazione regolamentata CSRDReporting volontario proporzionato
    Destinatari tipiciStakeholder, mercato, comunità, investitoriUtilizzatori della rendicontazione CSRDClienti, banche, investitori, filiera
    MaterialitàMaterialità degli impattiDoppia materialitàApproccio semplificato basato sull’applicabilità
    StrutturaUniversal + Sector + Topic StandardsESRS trasversali e tematiciBasic + Comprehensive
    Livello di complessitàMedio-altoAltoProporzionato alla PMI
    ObbligatorietàVolontario salvo richieste specificheObbligatorio per soggetti CSRDVolontario
    Dimensione internazionaleMolto elevataPrevalentemente UEPrincipalmente contesto europeo

    La differenza più profonda riguarda la domanda iniziale.

    Con GRI l’organizzazione parte dagli impatti più significativi che genera. Con gli ESRS deve esaminare sia gli impatti sia rischi e opportunità finanziarie attraverso la doppia materialità. Nel VSME la priorità è invece fornire un insieme proporzionato di informazioni standardizzate, riducendo l’onere metodologico per le imprese più piccole.

    Questo significa anche che un bilancio GRI, un sustainability statement ESRS e un report VSME non sono tre versioni grafiche dello stesso documento. Possono utilizzare molti dati comuni, ma criteri di selezione, struttura e livello di dettaglio cambiano.

    Quale standard scegliere per una PMI

    La scelta dovrebbe partire dal destinatario del documento, non dal framework che sembra più completo.

    Se la rendicontazione è volontaria

    Una PMI che vuole costruire un bilancio di sostenibilità destinato a stakeholder diversi, raccontando in modo strutturato impatti, politiche e performance, può trovare nei GRI Standards un riferimento molto solido.

    GRI permette di sviluppare un documento articolato e riconoscibile a livello internazionale, ma richiede un lavoro metodologico significativo: individuazione dei temi materiali, selezione degli standard pertinenti, raccolta delle disclosure e documentazione del processo.

    Se le informazioni servono soprattutto a clienti e banche

    Il VSME può essere il punto di partenza più proporzionato. È stato progettato proprio per ridurre la frammentazione delle richieste ESG che le PMI ricevono da grandi imprese e istituzioni finanziarie.

    Il Basic Module permette di costruire un nucleo comune di informazioni; il Comprehensive aggiunge elementi quando clienti corporate, investitori o banche richiedono un profilo più approfondito.

    In questo scenario il vantaggio non è soltanto produrre un report. È raccogliere una volta informazioni che possano essere riutilizzate quando arrivano questionari ESG differenti.

    Se la PMI partecipa a una gara

    Qui la prima regola è leggere ciò che richiede il capitolato. Se vengono richiesti specificamente GRI, VSME, dati ESRS o singoli KPI, è quella richiesta a determinare il perimetro.

    Quando la gara chiede genericamente un bilancio o informazioni di sostenibilità, la scelta deve invece considerare settore, destinatario e livello di formalizzazione atteso.

    Se l’impresa è soggetta alla CSRD

    In questo caso la scelta non è libera: la rendicontazione deve seguire gli ESRS applicabili. Un report GRI già esistente può costituire una base preziosa, ma non sostituisce gli obblighi derivanti dalla CSRD.

    GRI ed ESRS/VSME possono convivere?

    Sì, e spesso la convivenza è più efficiente della scelta esclusiva di un solo framework. Molti dati aziendali sono gli stessi: consumi energetici, emissioni GHG, personale, salute e sicurezza, rifiuti, politiche, governance e informazioni sulla supply chain possono alimentare più strutture di rendicontazione.

    Il problema nasce quando ogni standard viene gestito con un foglio o un archivio separato. Lo stesso numero viene copiato nel bilancio GRI, in una richiesta VSME e in un questionario cliente; dopo alcuni aggiornamenti le versioni possono divergere.

    L’approccio più robusto consiste nel separare dato e standard di destinazione. Il dato deve avere una fonte unica e documentata; GRI, ESRS o VSME determinano poi dove e con quale livello di dettaglio viene rendicontato.

    Esiste inoltre una forte interoperabilità tra GRI ed ESRS sul versante degli impatti. Questo permette a un’organizzazione che dispone già di una buona rendicontazione GRI di riutilizzare parte del lavoro svolto, pur dovendo integrare requisiti specifici degli ESRS quando entra nella CSRD.

    La stessa logica vale per il VSME: semplificare non significa creare un secondo database ESG, ma utilizzare un perimetro informativo più proporzionato.

    Dal framework ai dati: il Percorso B di EvalisDeck

    Per uno studio di consulenza o una PMI, il problema operativo arriva dopo la scelta dello standard: bisogna trasformare materialità, indicatori, politiche, obiettivi ed evidenze in un documento coerente e aggiornabile.

    Il Percorso B — Bilancio di sostenibilità e conformità ESG di EvalisDeck mantiene questi elementi nello stesso fascicolo aziendale. La struttura comprende analisi guidata, indicatori su più esercizi, politiche, obiettivi e controlli di completezza, evitando che il documento venga costruito alla fine copiando dati da fonti differenti.

    Quando esistono informazioni già prodotte negli altri percorsi, il dato può inoltre essere riutilizzato. Le emissioni calcolate nell’inventario GHG, per esempio, possono alimentare il bilancio senza creare una seconda versione dello stesso valore.

    È possibile vedere il risultato nel bilancio di sostenibilità d’esempio di EvalisDeck oppure utilizzare la demo guidata per entrare direttamente nel Percorso B dell’azienda dimostrativa e osservare come dati e valutazioni vengono trasformati nel documento finale.


    FAQ su GRI, ESRS e VSME

    Qual è la differenza principale tra GRI ed ESRS?

    GRI è un sistema internazionale volontario concentrato sugli impatti dell’organizzazione, mentre gli ESRS sono gli standard europei utilizzati per la rendicontazione obbligatoria prevista dalla CSRD. Gli ESRS utilizzano inoltre la doppia materialità, includendo sia impatti sia rischi e opportunità finanziarie.

    Cos’è il VSME?

    Il VSME è uno standard volontario e proporzionato pensato per le imprese di dimensioni inferiori fuori dal perimetro della CSRD. Serve soprattutto a strutturare informazioni ESG richieste da clienti, banche, investitori e altri soggetti della catena del valore.

    Una PMI dovrebbe scegliere GRI o VSME?

    Dipende dal destinatario. GRI è particolarmente adatto a un bilancio volontario ampio e orientato agli stakeholder; VSME è normalmente più proporzionato quando la priorità è rispondere a richieste ESG di clienti, banche e filiera europea.

    Una PMI può utilizzare contemporaneamente GRI e VSME?

    Sì. Molte informazioni possono essere condivise tra i due framework. La soluzione più efficiente consiste nel mantenere una fonte unica dei dati e mappare successivamente le informazioni verso le disclosure richieste dai diversi standard.

    Un bilancio GRI sostituisce gli ESRS per un’impresa soggetta alla CSRD?

    No. Se un’impresa rientra negli obblighi CSRD deve utilizzare gli ESRS applicabili. Una rendicontazione GRI preesistente può facilitare la raccolta delle informazioni, ma non sostituisce i requisiti previsti dal quadro europeo.

  • Cos’è l’anno base nell’inventario delle emissioni e come si sceglie

    Cos’è l’anno base nell’inventario delle emissioni e come si sceglie

    L’anno base di un inventario GHG è il periodo storico utilizzato come riferimento per confrontare le emissioni dell’organizzazione nel tempo. Se un’impresa dichiara, per esempio, di aver ridotto le proprie emissioni del 15%, quel risultato ha senso soltanto se è possibile confrontare l’inventario attuale con un anno base costruito secondo un perimetro e criteri sufficientemente coerenti.

    La scelta non consiste quindi semplicemente nell’indicare il primo anno disponibile. Occorre individuare un periodo rappresentativo per il quale esistano dati affidabili, documentare il motivo della scelta e stabilire in anticipo quando le emissioni dell’anno base dovranno essere ricalcolate. Il principio è previsto sia nei sistemi di rendicontazione delle emissioni sia nella logica della ISO 14064-1:2018, recepita in Italia come UNI EN ISO 14064-1:2019.

    L’anno base è quindi una parte del sistema di tracciabilità dell’inventario. Per comprendere come si inserisce tra confini, sorgenti, dati di attività e risultati è utile partire dalla guida completa su cos’è un inventario GHG, che ricostruisce l’intero processo prima della definizione degli obiettivi.

    A cosa serve l’anno base

    La funzione principale dell’anno base è permettere un confronto coerente delle emissioni tra periodi differenti. L’inventario 2026, preso isolatamente, indica quante emissioni sono state attribuite all’organizzazione in quell’esercizio; confrontato con un riferimento storico permette invece di capire se il profilo emissivo sia aumentato, diminuito o rimasto sostanzialmente stabile.

    Questo confronto diventa indispensabile quando l’impresa definisce obiettivi di riduzione delle emissioni. Dire “ridurre del 20%” è insufficiente se non vengono specificati il valore iniziale, il periodo di riferimento, il perimetro e le categorie alle quali l’obiettivo viene applicato.

    L’anno base serve anche a evitare interpretazioni fuorvianti. Se un’impresa acquisisce uno stabilimento e le emissioni aumentano del 30%, il confronto diretto con il passato potrebbe suggerire un peggioramento della performance ambientale; una parte della differenza potrebbe invece derivare semplicemente dal fatto che il perimetro organizzativo è cambiato.

    Per questo il GHG Protocol richiede che le serie storiche mantengano comparabilità e che l’organizzazione sviluppi una politica di ricalcolo dell’anno base. Lo standard indica come riferimento preferibile il primo periodo rilevante per il quale siano disponibili dati affidabili, compatibilmente con gli obiettivi per cui l’inventario viene utilizzato.

    Come scegliere l’anno base dell’inventario GHG

    Un buon anno base deve essere innanzitutto documentabile. Scegliere un esercizio molto lontano nel tempo può sembrare vantaggioso perché permette di mostrare una serie storica più lunga, ma perde valore se fatture, registri dei carburanti, refrigeranti o altri dati necessari non sono più disponibili con sufficiente qualità.

    I principali criteri da considerare sono:

    • disponibilità e affidabilità dei dati;
    • coerenza del perimetro organizzativo;
    • disponibilità delle principali sorgenti di emissione;
    • qualità dei fattori e delle metodologie utilizzabili;
    • rappresentatività dell’anno rispetto alle normali attività dell’impresa;
    • possibilità di ricostruire le decisioni metodologiche adottate;
    • compatibilità con eventuali programmi, target o requisiti esterni.

    Un anno eccezionale può quindi essere poco adatto. Se un impianto è rimasto chiuso per molti mesi, una divisione non era ancora operativa o la produzione è stata fortemente alterata da un evento straordinario, quel periodo potrebbe fornire un riferimento formalmente corretto ma scarsamente rappresentativo.

    Non esiste, però, una regola secondo cui l’anno base debba necessariamente coincidere con il primo inventario prodotto dall’organizzazione. Se sono disponibili dati storici sufficientemente affidabili, può essere scelto un esercizio precedente; il motivo deve essere dichiarato e il calcolo deve poter essere ricostruito.

    Anche Scope 1, Scope 2 e Scope 3 richiedono attenzione. L’organizzazione deve chiarire quali emissioni entrino nel riferimento, evitando che l’obiettivo futuro venga confrontato con un anno costruito secondo un perimetro differente. Nel caso dello Scope 2, la Guidance del GHG Protocol richiede inoltre attenzione alla comparabilità tra risultati location-based e market-based quando entrambi sono applicabili.

    Quando va ricalcolato l’anno base

    Ricalcolare l’anno base significa modificare retroattivamente il valore storico di riferimento per mantenere comparabili i dati nel tempo. Non significa scegliere arbitrariamente un nuovo anno ogni volta che la situazione aziendale cambia.

    Il GHG Protocol Corporate Standard richiede una politica di ricalcolo e individua alcuni eventi che possono rendere necessario intervenire sul dato storico. Tra questi rientrano soprattutto cambiamenti strutturali significativi, modifiche metodologiche rilevanti e scoperta di errori capaci di incidere in modo significativo sull’inventario.

    I casi tipici comprendono:

    • fusioni e acquisizioni;
    • cessioni di società, stabilimenti o attività;
    • outsourcing o insourcing di attività emissive;
    • cambiamenti significativi nella metodologia di calcolo;
    • miglioramenti sostanziali nell’accuratezza dei dati o dei fattori;
    • scoperta di errori significativi, anche cumulativi.

    La ragione è semplice. Se nel 2025 l’impresa acquista uno stabilimento che esisteva già nell’anno base, confrontare le emissioni correnti comprensive dello stabilimento con un anno storico che lo esclude produce due perimetri diversi. Il dato dell’anno base può allora essere ricalcolato includendo retroattivamente le emissioni dell’attività acquisita, quando le condizioni dello standard lo richiedono.

    Diverso è il caso della crescita organica. Se aumenta la produzione, viene aperto un nuovo impianto direttamente dall’impresa oppure cambiano normalmente i volumi operativi, l’aumento o la diminuzione reale delle emissioni deve normalmente emergere dalla serie storica: ricalcolare il passato eliminerebbe proprio il cambiamento che si vuole misurare.

    La soglia di significatività

    Un elemento essenziale è la significance threshold, cioè il criterio con cui l’organizzazione stabilisce quando una variazione sia sufficientemente importante da giustificare il ricalcolo.

    Il Corporate Standard oggi vigente non prescrive una percentuale unica valida per tutte le organizzazioni. La soglia può essere qualitativa e/o quantitativa, deve essere definita dall’impresa e deve essere dichiarata nella politica di ricalcolo. Una volta adottata, va applicata in modo coerente sia quando il ricalcolo aumenta sia quando riduce le emissioni storiche.

    È particolarmente importante evitare di trasformare in norma percentuali trovate in linee guida, programmi esterni o proposte di revisione del GHG Protocol. La futura versione del Corporate Standard sta discutendo criteri più prescrittivi, ma le proposte dei gruppi tecnici del 2025-2026 non costituiscono ancora il requisito vigente.

    Anno base e obiettivi di riduzione delle emissioni

    Una volta stabilito il riferimento, l’organizzazione può collegarlo a uno o più obiettivi di riduzione. Un target deve rendere comprensibili almeno valore iniziale, emissioni considerate, anno di raggiungimento e modalità con cui verrà misurato il progresso.

    Un esempio semplice potrebbe essere:

    ElementoEsempio
    Anno base2024
    Emissioni di riferimento1.000 tCO₂e
    Perimetro targetScope 1 + Scope 2
    Obiettivo-20%
    Anno target2030
    Valore obiettivo800 tCO₂e

    In questo caso il dato 2024 diventa il riferimento contro cui leggere gli inventari successivi. Se nel 2027 le emissioni scendono a 900 tCO₂e, l’organizzazione può misurare una riduzione del 10% rispetto all’anno base, purché il confronto utilizzi perimetro e metodologie coerenti.

    Il ricalcolo protegge proprio questo meccanismo. Se nel frattempo l’organizzazione modifica significativamente il proprio perimetro, lasciare immutate le 1.000 tCO₂e iniziali può produrre una percentuale di riduzione apparentemente precisa ma metodologicamente falsa.

    L’anno base non deve inoltre essere confuso con la baseline di un singolo progetto di riduzione. Nel GHG Protocol il base year riguarda la comparazione dell’inventario dell’organizzazione nel tempo; la baseline viene invece utilizzata frequentemente per rappresentare lo scenario di riferimento rispetto al quale viene valutato un progetto.

    Gli errori da evitare

    Il primo errore è scegliere l’anno con le emissioni più alte soltanto perché rende più semplice mostrare una riduzione successiva. Il criterio dovrebbe essere metodologico: affidabilità, rappresentatività e coerenza dei dati vengono prima del risultato comunicativo.

    Un secondo errore consiste nel definire l’anno base senza stabilire una politica di ricalcolo. L’organizzazione sa quale numero utilizzare oggi, ma non sa cosa fare quando acquisisce una società, corregge un errore storico o modifica significativamente la metodologia.

    Il terzo è confondere un aggiornamento del fattore con un cambiamento reale delle emissioni. Un fattore più accurato può richiedere il ricalcolo se l’impatto sul dato storico supera la soglia stabilita; se invece il fattore cambia perché è realmente cambiata la tecnologia o il combustibile utilizzato, la variazione appartiene alla performance dell’anno e non deve essere cancellata riscrivendo automaticamente il passato.

    Un altro errore è modificare il riferimento senza conservare lo storico. Anno base originario, motivazione del ricalcolo e nuovo valore devono restare ricostruibili: altrimenti il lettore vede una serie temporale coerente solo in apparenza.

    Infine, anno base e obiettivi vengono spesso gestiti in fogli separati dall’inventario. Questo aumenta il rischio che un aggiornamento delle emissioni non venga trasferito al target o che una modifica del perimetro venga applicata all’esercizio corrente ma dimenticata nel riferimento storico.

    Nel Percorso A di EvalisDeck, “Anno base e obiettivi” costituisce infatti un passaggio specifico dopo il calcolo dei risultati. Il riferimento viene mantenuto nello stesso fascicolo che contiene perimetro, sorgenti, fattori ed emissioni, così da collegare valore storico, criteri di ricalcolo e obiettivi di riduzione, mentre la struttura del percorso è già visibile nella guida all’inventario GHG.

    Chi vuole vedere il passaggio direttamente nell’interfaccia può utilizzare la demo guidata di EvalisDeck e aprire il Percorso A dell’azienda d’esempio: anno base e obiettivi vengono gestiti insieme agli altri elementi che confluiscono nel rapporto GHG.


    FAQ sull’anno base dell’inventario GHG

    Cos’è l’anno base di un inventario GHG?

    L’anno base è il periodo storico utilizzato come riferimento per confrontare le emissioni dell’organizzazione nel tempo. Deve essere sufficientemente rappresentativo e supportato da dati affidabili, così da consentire confronti coerenti con gli inventari successivi.

    L’anno base deve essere il primo anno in cui si fa l’inventario?

    No. Può essere scelto un periodo precedente se esistono dati affidabili e ricostruibili. Il GHG Protocol indica come criterio il primo punto temporale rilevante per il quale l’organizzazione disponga di dati sufficientemente affidabili.

    Quando bisogna ricalcolare l’anno base?

    Il ricalcolo può diventare necessario in presenza di cambiamenti strutturali significativi, modifiche metodologiche rilevanti, miglioramenti importanti dei dati o errori significativi. L’organizzazione deve definire preventivamente una politica e una soglia di significatività per stabilire quando intervenire.

    Un aumento della produzione richiede il ricalcolo?

    Normalmente no. Crescita o riduzione organica rappresentano variazioni reali delle attività e delle emissioni dell’impresa e devono emergere dal confronto nel tempo. Il ricalcolo serve invece soprattutto quando il confronto viene alterato da modifiche strutturali o metodologiche.

    Anno base e obiettivo di riduzione sono la stessa cosa?

    No. L’anno base stabilisce il punto di partenza; l’obiettivo indica il risultato futuro che l’organizzazione vuole raggiungere rispetto a quel riferimento. Un target del 20% al 2030, per esempio, deve specificare rispetto a quale anno base e a quale perimetro di emissioni viene misurato.

  • Scope 2 location-based vs market-based: la doppia rendicontazione spiegata

    Scope 2 location-based vs market-based: la doppia rendicontazione spiegata

    La differenza tra Scope 2 location-based e market-based sta nel modo in cui vengono attribuite le emissioni associate all’energia acquistata. Il metodo location-based utilizza il profilo medio delle emissioni della rete elettrica nel luogo in cui avviene il consumo; il market-based considera invece gli attributi dell’energia che l’organizzazione ha acquistato attraverso strumenti contrattuali riconosciuti, come le Garanzie d’Origine.

    Per questo lo stesso consumo di energia elettrica può generare due valori Scope 2 differenti senza che uno dei due sia sbagliato. I due risultati descrivono aspetti diversi: il primo rappresenta il sistema elettrico fisico nel quale opera l’azienda, il secondo le caratteristiche dell’energia associate alle sue scelte di approvvigionamento.

    La distinzione riguarda specificamente lo Scope 2, cioè le emissioni indirette associate all’energia acquistata. Per inquadrarlo nel resto dell’inventario è utile partire dalla guida su inventario GHG, ISO 14064-1 e Scope 1, 2 e 3, dove sono spiegati perimetro, sorgenti e principi generali di calcolo.

    Perché esistono due metodi per lo stesso Scope 2

    Lo Scope 2 nasce da una particolarità: l’organizzazione consuma energia che viene fisicamente prodotta altrove. Una PMI che acquista 500.000 kWh dalla rete non possiede necessariamente l’impianto che genera quell’elettricità, ma deve comunque attribuire all’inventario le emissioni associate alla produzione dell’energia consumata.

    Esistono però due modi diversi di descrivere quella relazione. Da una parte c’è la rete fisica: l’energia viene immessa in un sistema nel quale convivono fonti fossili, rinnovabili, nucleari o altre tecnologie. Dall’altra c’è il mercato dell’energia, nel quale l’impresa può acquistare prodotti con specifici attributi oppure utilizzare certificati che attestano l’origine di una determinata quantità di energia.

    Il GHG Protocol Scope 2 Guidance distingue quindi due risultati. Nelle condizioni previste dalla Guidance, le imprese che operano in mercati nei quali sono disponibili dati o strumenti contrattuali idonei devono presentare sia il risultato location-based sia quello market-based, etichettandoli separatamente. È la cosiddetta dual reporting, o doppia rendicontazione dello Scope 2.

    Il punto è importante anche nella lettura dell’inventario: i due numeri non devono essere sommati. Rappresentano due prospettive alternative sullo stesso consumo energetico.

    Location-based: il mix medio della rete

    Il metodo location-based considera l’intensità media delle emissioni associate alla produzione dell’energia nella rete geografica in cui avviene il consumo.

    In termini semplificati, il calcolo parte da:

    energia consumata × fattore medio della rete = emissioni Scope 2 location-based

    Se un’impresa consuma 500.000 kWh nell’anno, il dato di attività resta quindi il consumo elettrico effettivo. Ciò che caratterizza il metodo location-based è il fattore di emissione utilizzato, che rappresenta il mix produttivo medio della rete pertinente.

    Questo metodo permette di rispondere a una domanda precisa: quale intensità emissiva caratterizza il sistema elettrico da cui fisicamente dipende il consumo dell’organizzazione?

    Per questo una scelta contrattuale di energia rinnovabile non modifica automaticamente il valore location-based. L’impresa continua a operare all’interno della stessa infrastruttura elettrica e il metodo rappresenta il mix medio di quella rete.

    È anche il motivo per cui il valore location-based resta utile quando si confrontano siti situati in aree differenti. Due stabilimenti con lo stesso consumo di kWh possono avere emissioni location-based diverse se le rispettive reti presentano intensità emissive differenti.

    Market-based: contratti e Garanzie d’Origine

    Il metodo market-based cerca invece di rappresentare le emissioni associate alle caratteristiche dell’energia che l’impresa ha scelto e acquistato attraverso il mercato.

    Entrano qui in gioco gli strumenti contrattuali, che devono rispettare i criteri qualitativi stabiliti dal GHG Protocol. In Europa uno degli strumenti centrali è costituito dalle Garanzie d’Origine (GO), certificati elettronici che attestano al consumatore finale che una determinata quantità di energia è stata prodotta da una specifica fonte.

    Una Garanzia d’Origine non significa che gli elettroni provenienti da quello specifico impianto siano arrivati fisicamente allo stabilimento aziendale. Il sistema elettrico non permette una simile tracciabilità fisica. La GO permette invece di attribuire e trasferire l’attributo energetico relativo a una determinata produzione.

    Perché questo meccanismo funzioni è fondamentale impedire che lo stesso attributo venga utilizzato contemporaneamente da più consumatori. È qui che entrano in gioco cancellazione dei certificati, criteri di qualità e residual mix.

    Nel calcolo market-based la gerarchia dei dati privilegia, quando disponibili e conformi ai requisiti, informazioni specifiche legate a prodotti, fornitori o strumenti contrattuali. In assenza di tali elementi, diventa necessario utilizzare il dato più appropriato previsto dalla gerarchia del metodo.

    La Scope 2 Guidance del GHG Protocol rimane il riferimento tecnico centrale per questa distinzione e per i criteri applicabili agli strumenti contrattuali.

    Cos’è il residual mix e perché è importante

    Il residual mix rappresenta il mix dell’elettricità i cui attributi non sono già stati rivendicati attraverso Garanzie d’Origine o altri sistemi affidabili di tracciamento. In Europa, l’Association of Issuing Bodies (AIB) pubblica annualmente i residual mix nazionali e l’European Attribute Mix; nel maggio 2026 sono stati pubblicati i dati relativi al 2025.

    Il concetto risolve un problema di double counting: immaginiamo che una parte della produzione rinnovabile nazionale sia accompagnata da Garanzie d’Origine successivamente acquistate e cancellate da determinate imprese. Se un’altra organizzazione, che non possiede quei certificati, utilizzasse comunque il mix medio nazionale comprensivo della stessa energia rinnovabile per il proprio risultato market-based, l’attributo rinnovabile verrebbe di fatto conteggiato due volte.

    Il residual mix corregge questo effetto: dal mix vengono sottratti gli attributi già rivendicati tramite i sistemi di certificazione, ottenendo una rappresentazione della parte di energia rimasta senza una specifica attribuzione contrattuale. AIB definisce infatti il residual mix come l’elettricità non esplicitamente tracciata tramite GO e ne evidenzia il ruolo nella prevenzione del doppio conteggio.

    Per il professionista che costruisce un inventario GHG, quindi, non basta sapere quanti kWh siano stati acquistati. Bisogna capire quale fattore appartiene al metodo location-based, quale al market-based e se esistano strumenti contrattuali validi per il periodo e il mercato considerati.

    Location-based e market-based: un esempio pratico

    Consideriamo un’azienda che nell’anno abbia acquistato 1.000.000 kWh di energia elettrica.

    Per il calcolo location-based viene utilizzato il fattore del mix medio pertinente alla rete. Se, a puro scopo esemplificativo, il fattore fosse 0,30 kg CO₂e/kWh:

    1.000.000 × 0,30 = 300.000 kg CO₂e

    Il risultato sarebbe quindi 300 tCO₂e Scope 2 location-based.

    Supponiamo però che l’impresa disponga di strumenti contrattuali validi che coprano parte o tutto il consumo. Il calcolo market-based dovrà utilizzare i fattori associati a quegli strumenti e, per l’eventuale consumo non coperto, il fattore appropriato secondo la gerarchia prevista.

    Il risultato potrebbe quindi essere:

    MetodoCosa rappresentaRisultato esemplificativo
    Location-basedIntensità media della rete300 tCO₂e
    Market-basedAttributi dell’energia acquistata80 tCO₂e

    Non si ottengono 380 tCO₂e. I due risultati devono essere mantenuti separati perché descrivono lo stesso milione di kWh secondo due criteri differenti.

    È proprio qui che un foglio di calcolo manuale diventa fragile. Basta applicare il fattore del mix nazionale anche al market-based, dimenticare una GO, utilizzare il residual mix dell’anno errato oppure combinare consumi coperti e non coperti con lo stesso fattore per alterare il risultato finale.

    Per la distinzione generale tra emissioni dirette, energia acquistata e catena del valore suggeriamo qui anche l’approfondimento dedicato a Scope 1, 2 e 3: differenze e come si calcolano.

    Cosa chiede ISO 14064-1 e cosa chiede il GHG Protocol

    Qui è necessario mantenere distinta la terminologia. Scope 1, Scope 2 e Scope 3 appartengono formalmente al GHG Protocol; la ISO 14064-1:2018, recepita in Italia come UNI EN ISO 14064-1:2019, organizza invece l’inventario in sei categorie.

    L’energia importata costituisce la Categoria 2 delle emissioni indirette secondo ISO 14064-1. La norma internazionale definisce requisiti per quantificazione e rendicontazione dell’inventario organizzativo, mentre eventuali programmi GHG applicabili possono introdurre requisiti aggiuntivi.

    La doppia rendicontazione location-based/market-based è quindi un requisito specificamente sviluppato dal GHG Protocol Scope 2 Guidance, non una semplice equivalenza terminologica da attribuire automaticamente alla ISO.

    In un inventario che utilizza entrambi i riferimenti occorre perciò dichiarare chiaramente metodologia, fattori e criteri adottati. Il rapporto deve permettere a chi lo legge di comprendere quale dato sia location-based, quale market-based e da quali fonti derivino entrambi.

    Questa distinzione evita un errore frequente: presentare un singolo numero Scope 2 senza chiarire se rappresenti il mix fisico della rete oppure le scelte contrattuali dell’organizzazione.

    Dove il calcolo manuale sbaglia più spesso

    Lo Scope 2 sembra semplice perché il dato iniziale è spesso uno solo: i kWh acquistati. In realtà è una delle sezioni dell’inventario nelle quali il metodo conta più del numero.

    Gli errori ricorrenti riguardano soprattutto:

    • utilizzare un solo risultato quando è richiesta la doppia rendicontazione;
    • applicare lo stesso fattore a location-based e market-based;
    • considerare una normale offerta commerciale come equivalente a uno strumento contrattuale qualificato;
    • non verificare anno, mercato e copertura delle Garanzie d’Origine;
    • utilizzare il mix medio quando sarebbe necessario un residual mix;
    • sommare location-based e market-based;
    • aggiornare un fattore senza conservare versione e fonte;
    • mescolare consumi coperti da strumenti contrattuali e consumi non coperti.

    Il Percorso A di EvalisDeck evita di trattare Scope 2 come un singolo campo numerico. La piattaforma conserva separatamente location-based e market-based, mantiene collegati dati di attività e fattori di emissione e inserisce entrambi i risultati nel rapporto GHG. Questa impostazione è già descritta nel nostro approfondimento dedicato all’inventario delle emissioni di gas serra.

    Il vantaggio operativo emerge soprattutto negli aggiornamenti annuali. Cambiare fattore, residual mix o strumento contrattuale non dovrebbe significare ricostruire manualmente tutte le formule del foglio, né rischiare che il risultato stampato nel rapporto sia diverso da quello presente nel registro sorgenti.

    Chi vuole verificare il funzionamento può utilizzare la demo guidata di EvalisDeck e aprire il Percorso A dell’azienda dimostrativa, osservando come il doppio risultato Scope 2 viene mantenuto separato all’interno dell’inventario.


    FAQ su Scope 2 location-based e market-based

    Qual è la differenza tra Scope 2 location-based e market-based?

    Il location-based misura le emissioni utilizzando il mix medio della rete geografica, mentre il market-based considera gli attributi dell’energia acquistata tramite strumenti contrattuali idonei. Per questo lo stesso consumo può generare due risultati diversi.

    Bisogna sommare Scope 2 location-based e market-based?

    No. Sono due rappresentazioni alternative delle emissioni associate allo stesso consumo di energia acquistata. Quando è prevista la dual reporting, i due valori devono essere indicati separatamente e chiaramente etichettati.

    Cosa sono le Garanzie d’Origine?

    Le Garanzie d’Origine sono certificati che permettono di attribuire a un consumatore gli attributi relativi all’origine di una determinata quantità di energia. Nel metodo market-based devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri previsti per gli strumenti contrattuali.

    Cos’è il residual mix?

    Il residual mix rappresenta il mix dell’elettricità i cui attributi non sono già stati assegnati attraverso Garanzie d’Origine o altri sistemi riconosciuti. Serve soprattutto a evitare che gli stessi attributi energetici vengano conteggiati contemporaneamente da più consumatori.

    ISO 14064-1 richiede location-based e market-based?

    La ISO 14064-1:2018 / UNI EN ISO 14064-1:2019 disciplina la quantificazione e rendicontazione delle emissioni indirette da energia importata, ma la struttura location-based/market-based e il relativo dual reporting sono sviluppati specificamente dal GHG Protocol Scope 2 Guidance. Se l’inventario utilizza più riferimenti, metodologia e risultati devono essere dichiarati in modo trasparente.

  • Scope 1, 2 e 3: differenze e come si calcolano

    Scope 1, 2 e 3: differenze e come si calcolano

    La differenza tra Scope 1, Scope 2 e Scope 3 riguarda il rapporto tra l’organizzazione e la sorgente che genera le emissioni. Scope 1 comprende le emissioni dirette da sorgenti possedute o controllate dall’impresa; Scope 2 le emissioni indirette legate all’energia acquistata; Scope 3 le altre emissioni indirette generate lungo la catena del valore, a monte e a valle dell’organizzazione.

    Questa classificazione deriva dal GHG Protocol e viene frequentemente utilizzata insieme alla ISO 14064-1:2018, recepita in Italia come UNI EN ISO 14064-1:2019. I due sistemi, però, non utilizzano una tassonomia identica: la ISO distingue sei categorie di emissioni, mentre gli Scope costituiscono la classificazione tipica del GHG Protocol. Una corrispondenza operativa permette di associare le emissioni dirette allo Scope 1, l’energia importata allo Scope 2 e le altre categorie indirette allo Scope 3.

    Prima di calcolare gli Scope è quindi necessario costruire correttamente l’inventario delle emissioni: confini, sorgenti, dati di attività e fattori devono essere definiti prima del totale. La nostra guida dedicata spiega nel dettaglio cos’è un inventario GHG e come si costruisce secondo ISO 14064-1.

    Scope 1: le emissioni dirette dell’impresa

    Lo Scope 1 comprende le emissioni generate da sorgenti possedute o controllate direttamente dall’organizzazione. È la componente nella quale il collegamento tra attività aziendale ed emissione è più immediato: il combustibile viene utilizzato da un impianto dell’impresa, il mezzo appartiene alla flotta aziendale oppure il gas viene rilasciato da un’apparecchiatura controllata dall’organizzazione.

    Tra le sorgenti più comuni rientrano:

    • combustione stazionaria, come gas naturale utilizzato in caldaie, forni e impianti;
    • combustione mobile, per esempio benzina o gasolio consumati dai veicoli aziendali;
    • emissioni di processo, generate direttamente da determinate lavorazioni industriali;
    • emissioni fuggitive, come le perdite di refrigeranti dagli impianti di climatizzazione o refrigerazione.

    Il principio di calcolo più frequente parte da un dato di attività e da un fattore di emissione. Se, per esempio, un’impresa conosce gli Smc di gas naturale consumati in un anno, quella quantità viene associata al fattore appropriato e convertita nelle relative emissioni.

    Dato di attività × fattore di emissione = emissioni GHG

    Lo stesso procedimento può essere applicato ai litri di carburante oppure ai chilogrammi di refrigerante perso, utilizzando però fattori e metodologie coerenti con la specifica sorgente. Quando sono coinvolti gas diversi dalla CO₂, le quantità vengono ricondotte alla CO₂ equivalente (CO₂e) attraverso i rispettivi potenziali di riscaldamento globale.

    Il calcolo manuale diventa più delicato quando le sorgenti aumentano. Gas naturale, generatori, flotte, refrigeranti e processi non possono essere trattati come una sola voce: ciascuna sorgente deve conservare dato originario, unità, fattore utilizzato e relativa fonte.

    Scope 2: le emissioni dell’energia acquistata

    Lo Scope 2 comprende le emissioni indirette associate alla generazione di elettricità, calore, vapore o raffrescamento acquistati o acquisiti dall’organizzazione. L’impresa utilizza l’energia, mentre l’emissione materiale avviene presso l’impianto che l’ha prodotta.

    L’esempio più comune è l’energia elettrica prelevata dalla rete. Un’azienda può non possedere centrali elettriche e quindi non generare direttamente quelle emissioni, ma il suo consumo energetico determina comunque una quota di emissioni indirette che entra nell’inventario.

    Per lo Scope 2 occorre distinguere due metodi:

    • location-based, basato sull’intensità media delle emissioni della rete elettrica nell’area in cui avviene il consumo;
    • market-based, che tiene conto, secondo le regole del GHG Protocol, degli strumenti contrattuali e delle caratteristiche dell’energia acquistata.

    Il GHG Protocol Scope 2 Guidance mantiene questa doppia impostazione e definisce criteri specifici per la qualità degli strumenti contrattuali utilizzabili nel metodo market-based.

    Questa distinzione è operativamente importante. Un singolo consumo elettrico può produrre due risultati Scope 2 differenti, senza che uno dei due sia necessariamente un errore: cambia il metodo con cui viene rappresentata l’origine dell’energia.

    EvalisDeck mantiene per questo location-based e market-based come risultati separati all’interno del Percorso A, insieme alle relative fonti e ai dati di attività. Il portale documenta espressamente questa doppia rendicontazione nel proprio flusso GHG.

    Scope 3: le 15 categorie della catena del valore

    Lo Scope 3 comprende le altre emissioni indirette generate lungo la catena del valore dell’organizzazione, sia prima che dopo le sue attività dirette. È normalmente la parte più articolata dell’inventario perché coinvolge dati che possono trovarsi presso acquisti, logistica, HR, fornitori, clienti oppure soggetti esterni all’impresa.

    Il Corporate Value Chain (Scope 3) Standard del GHG Protocol organizza queste emissioni in 15 categorie, suddivise tra attività upstream e downstream.

    Le categorie a monte, o upstream, sono:

    1. beni e servizi acquistati;
    2. beni capitali;
    3. attività legate a combustibili ed energia non incluse in Scope 1 o Scope 2;
    4. trasporto e distribuzione upstream;
    5. rifiuti generati dalle attività;
    6. viaggi di lavoro;
    7. spostamenti casa-lavoro dei dipendenti;
    8. beni in leasing upstream.

    Le categorie a valle, o downstream, sono:

    1. trasporto e distribuzione downstream;
    2. lavorazione dei prodotti venduti;
    3. utilizzo dei prodotti venduti;
    4. trattamento di fine vita dei prodotti venduti;
    5. beni in leasing downstream;
    6. franchising;
    7. investimenti.

    Il GHG Protocol conferma che le 15 categorie coprono attività sia upstream sia downstream e mette a disposizione metodologie specifiche di calcolo per ciascuna categoria.

    È qui che il calcolo può diventare molto più complesso. Per una trasferta si possono utilizzare distanza, mezzo e fattore di emissione; per i beni acquistati possono servire quantità fisiche, dati del fornitore o metodologie basate sulla spesa; per l’utilizzo dei prodotti venduti occorre invece stimare le emissioni generate durante la vita utile del prodotto secondo il perimetro previsto.

    Scope 3 non significa quindi “tutte le emissioni che non sappiamo dove mettere”. Ogni attività deve essere associata alla categoria corretta e al relativo confine di calcolo.

    Quali Scope è obbligatorio rendicontare?

    La risposta dipende dal quadro di rendicontazione utilizzato. Non esiste una regola universale secondo cui ogni organizzazione debba sempre calcolare allo stesso modo tutti e tre gli Scope.

    Nel GHG Protocol Corporate Standard, Scope 1 e Scope 2 costituiscono la base dell’inventario aziendale; lo Scope 3 viene disciplinato in maniera approfondita dal Corporate Value Chain Standard. Quando un’organizzazione dichiara di applicare quest’ultimo, entrano in gioco requisiti specifici relativi alle categorie della catena del valore e alla trasparenza delle eventuali esclusioni.

    La ISO 14064-1:2018 / UNI EN ISO 14064-1:2019 utilizza invece una struttura diversa: emissioni dirette, energia importata e quattro ulteriori categorie di emissioni indirette. Per le emissioni indirette l’organizzazione deve stabilire criteri per identificarne la significatività e documentare le decisioni adottate.

    Esistono poi regolamenti, standard di rendicontazione, richieste di clienti, gare e programmi volontari che possono imporre un perimetro più specifico. Per questo la domanda corretta non è soltanto “Scope 3 è obbligatorio?”, ma “secondo quale norma, programma o richiesta devo costruire il mio inventario?”.

    Anche le esclusioni devono essere trattate con attenzione. Una categoria assente perché realmente non applicabile è diversa da una categoria rilevante per la quale il dato non è stato raccolto: non applicabilità, esclusione e mancanza del dato non sono sinonimi.

    Esempio pratico: come cambiano Scope 1, 2 e 3

    Consideriamo una PMI manifatturiera che utilizza gas naturale, acquista energia elettrica, possiede alcuni veicoli aziendali e acquista materie prime da fornitori esterni.

    AttivitàClassificazioneDato possibile
    Gas della caldaia aziendaleScope 1Smc di gas
    Gasolio della flotta aziendaleScope 1litri di carburante
    Perdite di refrigeranteScope 1kg di gas
    Energia elettrica acquistataScope 2kWh
    Produzione delle materie prime acquistateScope 3, categoria 1kg, t o dati fornitore
    Trasporto delle merci acquistateScope 3, categoria 4tkm o km
    Trasferte dei dipendentiScope 3, categoria 6passeggeri/km
    Spostamenti casa-lavoroScope 3, categoria 7km e modalità di trasporto

    Il problema manuale emerge rapidamente. Ogni riga richiede classificazione, quantità, unità di misura, fattore di emissione, fonte, eventuale conversione e controllo del perimetro. A queste informazioni si aggiungono le differenze tra location-based e market-based nello Scope 2 e i metodi specifici delle categorie Scope 3.

    Il Percorso A di EvalisDeck parte proprio dalla mappatura delle sorgenti. Il registro comprende 25 tipologie di sorgenti, ciascuna classificabile come presente, esclusa o non applicabile; per quelle incluse vengono poi raccolti dati di attività, fattori e relative fonti. I calcoli vengono eseguiti dalla piattaforma e i risultati confluiscono nell’inventario mantenendo separati Scope, categorie ISO e doppio risultato Scope 2.

    Questo riduce soprattutto un rischio tipico del foglio manuale: dimenticare una sorgente o classificare correttamente il dato iniziale ma perderne la tracciabilità durante i passaggi successivi. Nel percorso guidato, un’esclusione senza motivazione viene inoltre segnalata prima della pubblicazione.

    Per vedere come sorgenti, fattori e risultati vengono trasformati in un documento completo è disponibile anche il rapporto GHG d’esempio di EvalisDeck. Chi vuole invece lavorare direttamente sui dati può utilizzare la demo guidata e aprire il Percorso A dell’azienda dimostrativa.


    FAQ su Scope 1, Scope 2 e Scope 3

    Qual è la differenza principale tra Scope 1, 2 e 3?

    Scope 1 riguarda emissioni dirette da sorgenti possedute o controllate; Scope 2 riguarda l’energia acquistata; Scope 3 comprende le altre emissioni indirette della catena del valore. La distinzione serve a capire dove avviene l’emissione e quale rapporto ha la sorgente con l’organizzazione.

    Come si calcola lo Scope 1?

    Si parte normalmente da un dato di attività, come Smc di gas, litri di carburante o kg di refrigerante, e lo si associa al relativo fattore di emissione. Il risultato viene espresso in emissioni GHG e, quando necessario, convertito in CO₂ equivalente.

    Quante categorie comprende lo Scope 3?

    Lo Scope 3 comprende 15 categorie secondo il Corporate Value Chain Standard del GHG Protocol: otto upstream e sette downstream. Coprono attività che vanno dai beni acquistati agli investimenti, passando per trasporti, rifiuti, trasferte, utilizzo e fine vita dei prodotti.

    Scope 2 location-based e market-based sono la stessa cosa?

    No. Il location-based utilizza informazioni sull’intensità media della rete in cui avviene il consumo; il market-based considera gli strumenti contrattuali ammessi relativi all’energia acquistata. Per questo uno stesso consumo può generare due valori Scope 2 differenti.

    Lo Scope 3 deve essere sempre calcolato interamente?

    Dipende dal riferimento utilizzato e dal perimetro applicabile. Il GHG Protocol Scope 3 Standard definisce confini minimi per le proprie categorie e richiede trasparenza sulle esclusioni; ISO 14064-1 utilizza invece criteri di significatività per le emissioni indirette. Prima di stabilire cosa includere bisogna quindi identificare lo standard o il requisito a cui l’inventario deve rispondere.

  • Diagnosi energetica obbligatoria: chi deve farla e come funziona

    Diagnosi energetica obbligatoria: chi deve farla e come funziona

    La diagnosi energetica obbligatoria è l’analisi strutturata con cui un’impresa ricostruisce come utilizza l’energia nei propri siti, individua gli usi energetici più rilevanti e valuta gli interventi che possono ridurre consumi e costi. In Italia, nell’agosto 2026, l’obbligo continua a essere disciplinato principalmente dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 e riguarda soprattutto grandi imprese e imprese a forte consumo di energia, con alcune esenzioni e condizioni specifiche.

    La diagnosi deve essere ripetuta con cadenza quadriennale dai soggetti obbligati e i risultati devono essere trasmessi a ENEA attraverso il portale dedicato. Per le imprese che ricadono nell’obbligo in uno specifico anno, ENEA ricorda che la diagnosi deve essere eseguita entro il 5 dicembre, mentre la documentazione prevista deve essere trasmessa entro il termine operativo indicato dall’Agenzia.

    Il quadro è però in evoluzione. La Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica introduce a livello europeo un criterio basato sul consumo medio annuo di energia, destinato progressivamente a sostituire la distinzione fondata soltanto sulla dimensione dell’impresa. Per questo, nel valutare un obbligo che riguarda esercizi futuri, è necessario verificare sia la disciplina italiana vigente sia gli atti di recepimento che interverranno.

    La diagnosi energetica rientra inoltre in un quadro documentale più ampio: nella guida alla rendicontazione di sostenibilità per PMI abbiamo distinto gli obblighi normativi dai documenti che un’impresa può dover produrre per esigenze di filiera, clienti, gare o rendicontazione volontaria.

    Cos’è una diagnosi energetica

    Una diagnosi energetica, o energy audit, è una procedura sistematica finalizzata a ottenere una conoscenza adeguata del profilo di consumo energetico di un edificio, di un impianto industriale, di un’attività, di un servizio o di un’organizzazione.

    L’obiettivo non è limitarsi a sommare le fatture energetiche. Una diagnosi deve ricostruire dove viene utilizzata l’energia, con quali vettori, per quali processi e con quale livello di efficienza, così da individuare opportunità concrete di miglioramento e valutarne convenienza e priorità.

    Gas naturale, energia elettrica, GPL, gasolio, calore acquistato o altri vettori vengono quindi ricondotti ai rispettivi usi finali. In uno stabilimento manifatturiero, per esempio, l’elettricità può alimentare contemporaneamente linee produttive, aria compressa, refrigerazione, illuminazione e servizi ausiliari: conoscere il consumo complessivo dell’azienda non permette ancora di capire quale area presenti il maggiore potenziale di intervento.

    Gli stessi dati energetici possono avere una seconda funzione nella rendicontazione ambientale: consumi di combustibili ed energia acquistata costituiscono infatti alcune delle informazioni di partenza per costruire un inventario GHG, nel quale vengono trasformati in emissioni attraverso fattori e metodologie di quantificazione documentati.

    Una diagnosi completa costruisce per questo un vero modello energetico del sito. Consumi, produzione e principali variabili operative vengono messi in relazione attraverso indicatori di prestazione energetica, rendendo possibile confrontare esercizi differenti e capire se una variazione dipenda da maggiore produzione, condizioni climatiche, modifica degli impianti o reale miglioramento dell’efficienza.

    Il documento finale deve inoltre individuare interventi di efficientamento energetico e valutarli sotto il profilo tecnico ed economico. L’audit diventa così contemporaneamente uno strumento di conformità, quando è obbligatorio, e uno strumento decisionale per programmare investimenti.

    Chi è obbligato alla diagnosi energetica in Italia

    Il riferimento nazionale resta l’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, che individua due principali categorie di soggetti obbligati: grandi imprese e imprese a forte consumo di energia.

    Grandi imprese

    Le grandi imprese devono effettuare la diagnosi sui siti produttivi localizzati in Italia e ripeterla ogni quattro anni. La valutazione della dimensione aziendale deve essere effettuata tenendo conto dei criteri applicabili alla definizione di PMI e grande impresa, comprese le eventuali relazioni con imprese associate o collegate: non è quindi sempre sufficiente guardare il numero di dipendenti della singola società isolatamente.

    Nel linguaggio operativo utilizzato da ENEA, la classificazione considera i parametri europei relativi a 250 addetti, 50 milioni di euro di fatturato e 43 milioni di euro di totale di bilancio, applicati secondo le regole previste per determinare se l’organizzazione possa essere considerata o meno una PMI. La verifica deve essere svolta sul caso concreto, soprattutto in presenza di gruppi societari.

    Esiste però un’esenzione specifica: le grandi imprese con consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep non sono tenute a eseguire la diagnosi prevista dal comma 1. ENEA richiede comunque a queste imprese la registrazione sul portale Audit102 e il caricamento dell’autodichiarazione prevista.

    Imprese a forte consumo di energia

    La seconda categoria comprende le imprese a forte consumo di energia, comunemente indicate come imprese energivore, che ricadono nella disciplina specifica delle agevolazioni e degli elenchi gestiti attraverso il sistema CSEA.

    Per queste imprese l’obbligo di diagnosi opera indipendentemente dalla dimensione aziendale. Una PMI può quindi essere esclusa dall’obbligo perché non è una grande impresa e, contemporaneamente, risultare obbligata perché rientra nella categoria delle imprese a forte consumo energetico.

    Per le energivore la disciplina è inoltre più incisiva sul piano operativo: nell’intervallo tra una diagnosi e la successiva devono attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati oppure adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.

    Il ruolo della ISO 50001

    Anche per le grandi imprese un sistema di gestione dell’energia può modificare la modalità con cui viene assolto l’obbligo. Il D.Lgs. 102/2014 esclude infatti dall’obbligo di periodicità le grandi imprese che dispongono di un sistema di gestione conforme alla ISO 50001, purché il sistema comprenda una diagnosi energetica conforme ai requisiti previsti dal decreto.

    Questo significa che certificazione ISO 50001 e diagnosi energetica non sono sinonimi: il sistema di gestione deve incorporare un’analisi energetica adeguata alle prescrizioni richieste.

    Scadenza della diagnosi energetica e nuovo quadro europeo

    Uno degli errori più frequenti è cercare una sola “prossima scadenza nazionale” valida per qualsiasi impresa. L’articolo 8 ha introdotto l’obbligo entro il 5 dicembre 2015 e prevede successivamente una periodicità di quattro anni; allo stesso tempo, nuove imprese possono entrare nel perimetro dell’obbligo in esercizi differenti.

    ENEA precisa che la diagnosi deve essere effettuata entro il 5 dicembre dell’anno in cui sorge l’obbligo e che la relativa documentazione deve essere trasmessa tramite Audit102 entro il termine operativo previsto. Il 5 dicembre 2025, per esempio, ha rappresentato una scadenza effettiva per centinaia di soggetti tenuti all’adempimento in quell’anno.

    Di conseguenza, l’impresa deve verificare quando ha acquisito la condizione di soggetto obbligato, quando è stata effettuata l’ultima diagnosi e quale sia il successivo termine quadriennale. Non è corretto dedurre automaticamente la propria scadenza da quella di un’altra organizzazione.

    Cosa cambia con la Direttiva UE 2023/1791

    A livello europeo è già stato approvato un cambiamento sostanziale. La Direttiva (UE) 2023/1791, nuova Energy Efficiency Directive, abbandona progressivamente il criterio basato sulla semplice classificazione dimensionale e introduce soglie di consumo energetico.

    Il nuovo articolo 11 stabilisce che:

    • le imprese con consumo medio annuo superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerando tutti i vettori energetici, devono essere sottoposte a diagnosi se non dispongono di un sistema di gestione dell’energia;
    • le imprese con consumo medio annuo superiore a 85 TJ devono adottare un sistema di gestione dell’energia certificato;
    • per le imprese interessate dalla soglia dei 10 TJ la direttiva individua il 11 ottobre 2026 come termine europeo per la prima diagnosi dei nuovi soggetti;
    • per la soglia degli 85 TJ viene indicato il 11 ottobre 2027 per l’adozione del sistema di gestione dell’energia.

    Nell’agosto 2026, tuttavia, la documentazione operativa ENEA e il rapporto nazionale più recente continuano a descrivere gli obblighi italiani attraverso articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, grandi imprese ed energivore. Le soglie europee devono quindi essere considerate come il quadro verso cui si sta muovendo la disciplina, senza sostituirle automaticamente alle regole nazionali applicate oggi.

    Questo è uno dei punti che richiederà maggiore attenzione negli aggiornamenti futuri dell’articolo.

    UNI CEI EN 16247: come deve essere condotta la diagnosi

    La famiglia UNI CEI EN 16247 costituisce il principale riferimento tecnico per lo svolgimento della diagnosi energetica. La norma generale attualmente vigente in Italia è UNI CEI EN 16247-1:2022, entrata in vigore il 17 novembre 2022 e sostitutiva dell’edizione 2012.

    La Parte 1 stabilisce requisiti generali, metodologia comune e prodotti della diagnosi ed è applicabile alle diverse tipologie di organizzazioni e usi energetici. A questa si affiancano parti specifiche, tra cui:

    • UNI CEI EN 16247-2:2022 per gli edifici;
    • UNI CEI EN 16247-3:2022 per i processi;
    • UNI CEI EN 16247-4 per i trasporti.

    In un’impresa industriale possono essere pertinenti contemporaneamente più parti della serie. La diagnosi di un sito può comprendere infatti edifici, linee produttive, servizi ausiliari e sistemi di trasporto, richiedendo una lettura integrata dei diversi usi energetici.

    Per gli audit obbligatori previsti dal D.Lgs. 102/2014, il legislatore richiede inoltre che la diagnosi sia svolta da soggetti qualificati e certificati secondo il quadro previsto, tra cui Esperti in Gestione dell’Energia ed ESCo conformi rispettivamente alle norme UNI CEI 11339 e UNI CEI 11352.

    La norma tecnica, quindi, non serve soltanto a dare una forma al rapporto finale. Definisce un metodo affinché l’analisi sia proporzionata, rappresentativa, documentata e riproducibile.

    Le fasi tipiche di una diagnosi energetica

    Una diagnosi efficace parte dal perimetro e arriva agli interventi. Procedere direttamente dalle bollette alle proposte di efficientamento significa saltare la fase necessaria per capire come l’energia viene realmente distribuita all’interno dell’organizzazione.

    1. Definizione del sito e del perimetro

    Si identificano siti, attività, periodo di riferimento e confini dell’analisi. In organizzazioni multisito deve essere applicata la metodologia pertinente per individuare i siti da sottoporre a diagnosi secondo le indicazioni operative vigenti.

    2. Raccolta dei vettori energetici

    Vengono ricostruiti i consumi dei diversi vettori: energia elettrica, gas naturale, carburanti, energia termica e altre fonti utilizzate nel sito. Le quantità devono essere ricondotte a fonti documentali verificabili, come fatture, misure o registrazioni di processo.

    3. Ripartizione per usi finali

    Il consumo complessivo viene attribuito alle attività che lo generano. Produzione, climatizzazione, aria compressa, illuminazione, refrigerazione, pompe e altri servizi devono essere distinti per costruire la struttura energetica del sito.

    4. Indicatori di prestazione

    Si individuano gli Energy Performance Indicators, o EnPI, utili a mettere il consumo in relazione con variabili significative: pezzi prodotti, tonnellate lavorate, ore macchina, metri quadrati o altri parametri coerenti con il processo.

    5. Individuazione degli interventi

    La diagnosi deve individuare opportunità concrete di efficientamento, stimandone risparmio energetico, investimento necessario, ritorno economico e altri elementi utili alla decisione.

    6. Costruzione del rapporto

    Dati, metodologia, modello energetico, indicatori e interventi confluiscono nel rapporto finale. Il documento deve consentire a un soggetto terzo di comprendere come siano stati ottenuti i risultati e su quali informazioni siano fondate le raccomandazioni.

    Questa struttura coincide con la logica del Percorso C — Diagnosi energetica di EvalisDeck, che organizza il lavoro in otto passaggi: sito e perimetro, 12 vettori energetici, ripartizione sui 20 usi finali, indicatori di prestazione, interventi e ritorno, racconto, verifica e diagnosi impaginata.

    La piattaforma mantiene inoltre i dati nella loro unità fisica originaria e separa i fattori di conversione: correggere un potere calorifico non richiede quindi di ricostruire manualmente l’intera distribuzione dei consumi.

    Conseguenze del mancato adempimento

    Il D.Lgs. 102/2014 prevede sanzioni specifiche per i soggetti che non rispettano l’obbligo. La mancata esecuzione della diagnosi da parte di una grande impresa o di un’impresa a forte consumo di energia tenuta all’adempimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

    Se invece la diagnosi viene eseguita ma non rispetta le prescrizioni previste dall’articolo 8, la sanzione va da 2.000 a 20.000 euro. Il pagamento non elimina inoltre l’obbligo: in caso di violazione accertata l’amministrazione diffida l’impresa a eseguire comunque la diagnosi entro 90 giorni.

    Se l’impresa non provvede neppure entro tale termine, è prevista un’ulteriore sanzione da 1.500 a 15.000 euro. Per le imprese energivore che non realizzano almeno un intervento di efficienza previsto oppure non adottano il sistema di gestione alternativo richiesto, la normativa contempla inoltre una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.

    Il controllo non riguarda solamente l’esistenza del PDF. ENEA effettua verifiche sulla conformità delle diagnosi, selezionando annualmente una quota dei soggetti obbligati e controllando il 100% delle diagnosi redatte da auditor interni all’impresa.

    La conseguenza operativa è evidente: una diagnosi incompleta o scarsamente documentata non equivale a un adempimento corretto. Perimetro, dati, modello energetico e proposte di intervento devono essere costruiti in modo coerente prima della consegna.

    Dal dato energetico alla diagnosi pronta per la verifica

    La difficoltà principale della diagnosi energetica raramente consiste nell’impaginare il documento finale. Il lavoro si concentra prima: raccogliere consumi provenienti da fonti diverse, attribuirli correttamente agli usi finali, costruire indicatori significativi e mantenere coerenti dati, calcoli, interventi e narrazione tecnica.

    Il Percorso C di EvalisDeck è stato costruito proprio per trasformare questa sequenza in un processo guidato. I 12 vettori energetici vengono collegati a 20 usi finali, la ripartizione viene verificata automaticamente e gli indicatori restano collegati ai dati che li hanno prodotti.

    In questo modo la diagnosi finale non nasce da un modello Word riempito alla fine del progetto, ma dallo stesso archivio che contiene perimetro, consumi, distribuzione, prestazioni e interventi. Le verifiche di coerenza permettono inoltre di intercettare incongruenze prima della pubblicazione.

    Per vedere direttamente il flusso è possibile utilizzare la demo guidata di EvalisDeck: l’azienda dimostrativa è già compilata e consente di entrare nel Percorso C, osservare la distribuzione dei consumi e seguire il passaggio dai dati alla diagnosi impaginata.


    FAQ sulla diagnosi energetica obbligatoria

    Chi deve fare la diagnosi energetica obbligatoria?

    Nell’attuale disciplina italiana l’obbligo previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 riguarda principalmente grandi imprese e imprese a forte consumo di energia. Le grandi imprese con consumi complessivi annui inferiori a 50 tep beneficiano di una specifica esenzione dalla diagnosi, pur dovendo adempiere alle modalità dichiarative previste da ENEA.

    Ogni quanto deve essere rifatta la diagnosi energetica?

    La diagnosi prevista dal D.Lgs. 102/2014 deve essere ripetuta ogni quattro anni. La scadenza concreta dipende dall’anno in cui l’impresa è entrata nell’obbligo e dalla data dell’ultima diagnosi, quindi non esiste una singola data quadriennale valida per qualsiasi azienda.

    Una PMI può essere obbligata alla diagnosi energetica?

    Sì. Una PMI normalmente non rientra nell’obbligo previsto per le grandi imprese, ma può essere tenuta alla diagnosi se rientra nella disciplina delle imprese a forte consumo di energia. Inoltre il nuovo quadro europeo introduce per il futuro criteri legati direttamente al consumo energetico e non alla sola dimensione aziendale.

    Quale norma tecnica si usa per la diagnosi energetica?

    Il riferimento generale vigente è UNI CEI EN 16247-1:2022, affiancato dalle parti specifiche dedicate a edifici, processi e trasporti. L’edizione 2022 ha sostituito la precedente UNI CEI EN 16247-1:2012.

    Cosa succede se una grande impresa non esegue la diagnosi?

    La mancata diagnosi comporta una sanzione amministrativa da 4.000 a 40.000 euro; una diagnosi non conforme può comportare una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. La sanzione non sostituisce l’adempimento e l’impresa può essere diffidata a eseguire comunque la diagnosi entro il termine previsto.

  • Cos’è la doppia materialità e perché riguarda anche le PMI

    Cos’è la doppia materialità e perché riguarda anche le PMI

    La doppia materialità è il criterio con cui un’impresa valuta una questione di sostenibilità da due prospettive complementari: l’impatto che l’organizzazione produce su ambiente e persone e gli effetti finanziari che quella stessa questione può generare sull’impresa. Negli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) queste due dimensioni sono definite rispettivamente materialità di impatto e materialità finanziaria.

    Una questione può essere materiale secondo una sola delle due prospettive oppure secondo entrambe. Un’impresa può, per esempio, produrre un impatto ambientale significativo anche quando tale impatto non determina ancora conseguenze finanziarie rilevanti; allo stesso modo, un rischio climatico può diventare economicamente significativo per l’azienda anche attraverso fenomeni che non derivano direttamente dai suoi impatti.

    Per le PMI la doppia materialità non coincide automaticamente con un nuovo obbligo CSRD. Può però diventare uno strumento concreto per organizzare un bilancio volontario, rispondere alle richieste ESG della filiera, individuare le informazioni realmente importanti e impedire che la rendicontazione si trasformi in un elenco indiscriminato di indicatori.

    Materialità di impatto e materialità finanziaria: qual è la differenza

    La materialità di impatto guarda dall’impresa verso l’esterno. La domanda è: quali effetti significativi genera o può generare l’organizzazione sulle persone e sull’ambiente attraverso le proprie attività e relazioni commerciali?

    Gli impatti possono essere positivi o negativi, effettivi o potenziali e possono manifestarsi direttamente nell’attività dell’impresa oppure lungo la catena del valore. Cambiamento climatico, utilizzo delle risorse, condizioni di lavoro, salute e sicurezza o effetti sulle comunità sono esempi di questioni che possono essere analizzate da questa prospettiva.

    La materialità finanziaria compie il movimento opposto e guarda dall’esterno verso l’impresa. Una questione di sostenibilità è finanziariamente materiale quando genera o può ragionevolmente generare rischi oppure opportunità capaci di influenzare posizione finanziaria, risultati economici, flussi di cassa, accesso ai finanziamenti o costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo.

    Pensiamo all’energia. Un’impresa energivora può considerare il tema materiale sotto il profilo dell’impatto per le emissioni associate ai propri consumi; contemporaneamente, volatilità dei prezzi energetici, investimenti necessari per efficientare gli impianti o dipendenza da determinate fonti possono renderlo finanziariamente rilevante.

    Le due valutazioni sono quindi collegate, ma non devono produrre necessariamente lo stesso risultato.

    ProspettivaDomanda centraleEsempio
    Materialità di impattoQuale effetto produce l’impresa su persone e ambiente?Emissioni GHG generate dalle attività
    Materialità finanziariaCome una questione ESG può incidere sull’impresa?Aumento del costo dell’energia
    Doppia materialitàIl tema è significativo in almeno una delle due prospettive?Clima rilevante per impatti, rischi o entrambi

    Gli ESRS attualmente applicabili, contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2023/2772, definiscono espressamente la doppia materialità attraverso queste due dimensioni. Alla data di aggiornamento di questa guida, 12 agosto 2026, la Commissione europea ha già adottato una nuova versione semplificata degli ESRS, ma il relativo regolamento delegato non è ancora entrato in vigore.

    Perché si parla di “doppia” materialità

    La parola “doppia” evita di ridurre la sostenibilità a ciò che produce immediatamente un effetto economico sull’azienda. Se venisse utilizzata esclusivamente una prospettiva finanziaria, un impatto rilevante su persone o ambiente potrebbe restare fuori dalla rendicontazione semplicemente perché, nel momento della valutazione, non produce conseguenze economiche sufficientemente significative.

    Gli ESRS riconoscono invece che gli impatti dell’impresa hanno una rilevanza propria. Allo stesso tempo, la dimensione finanziaria permette di comprendere come cambiamento climatico, disponibilità delle risorse, trasformazioni sociali, regolamentazione e altre questioni di sostenibilità possano influenzare il funzionamento e le prospettive economiche dell’organizzazione.

    Le due dimensioni possono inoltre interagire nel tempo. Un impatto ambientale può trasformarsi successivamente in costo, rischio normativo, perdita reputazionale o difficoltà di accesso a determinati mercati; allo stesso modo, un investimento nella riduzione degli impatti può generare opportunità commerciali o operative.

    È proprio questa interdipendenza a rendere la doppia materialità utile anche al di fuori della rendicontazione obbligatoria. L’analisi costringe l’organizzazione a chiedersi quali questioni contano davvero e perché, distinguendo gli impatti significativi dai temi che producono conseguenze strategiche o economiche.

    Questo collegamento emerge con particolare chiarezza nel rapporto con le emissioni. L’inventario GHG misura e documenta le emissioni dell’organizzazione; la doppia materialità permette invece di stabilire quale ruolo abbia il cambiamento climatico all’interno della rendicontazione complessiva. Per questo i due percorsi sono collegati, pur mantenendo funzioni differenti.

    Come si conduce un’analisi di doppia materialità

    Un’analisi di doppia materialità efficace non comincia dalla matrice finale. Il grafico con i temi posizionati sugli assi è una rappresentazione del risultato; prima occorre costruire il processo che consente di attribuire e motivare quelle valutazioni.

    Il primo passaggio consiste nel comprendere il contesto dell’organizzazione: attività, prodotti e servizi, siti, mercati, stakeholder, fornitori, clienti e caratteristiche della catena del valore. Senza questo perimetro, la valutazione rischia di attribuire punteggi astratti a temi ESG generici.

    Successivamente occorre identificare impatti, rischi e opportunità, spesso indicati negli ESRS con l’acronimo IRO, Impacts, Risks and Opportunities. Un singolo tema può generare più IRO e la valutazione deve permettere di comprendere cosa si stia effettivamente misurando.

    Un processo operativo può essere articolato così:

    1. Definire il contesto e il perimetro, comprendendo attività, siti e catena del valore.
    2. Individuare le questioni di sostenibilità pertinenti per l’organizzazione.
    3. Identificare impatti effettivi e potenziali, positivi e negativi.
    4. Individuare rischi e opportunità finanziarie collegati alle questioni ESG.
    5. Stabilire criteri e scale di valutazione prima di attribuire i punteggi.
    6. Valutare separatamente materialità di impatto e materialità finanziaria.
    7. Definire una soglia documentata per individuare i temi materiali.
    8. Validare i risultati coinvolgendo le funzioni e gli stakeholder pertinenti.
    9. Conservare motivazioni ed evidenze che permettano di ricostruire l’analisi.
    10. Trasferire i risultati nella rendicontazione e negli indicatori da presidiare.

    Il coinvolgimento degli stakeholder può fornire informazioni molto importanti, ma la materialità non è un sondaggio di popolarità. Chiedere a clienti o dipendenti quali temi considerino importanti non sostituisce la valutazione degli impatti e dei rischi: le loro osservazioni costituiscono una delle evidenze utilizzabili nel processo.

    Anche la scelta della soglia deve essere documentata. Se una scala attribuisce valori da 1 a 5 e l’organizzazione stabilisce che un tema diventa materiale da 3 in avanti, bisogna poter spiegare perché quella soglia sia stata utilizzata e come siano stati assegnati i punteggi.

    È questa tracciabilità che rende l’analisi utilizzabile in un bilancio e riesaminabile negli esercizi successivi.

    I 18 temi di EvalisDeck e il rapporto con GRI ed ESRS

    È importante chiarire una componente terminologica: i GRI Standards non stabiliscono che ogni organizzazione debba valutare esattamente 18 temi materiali. Il riferimento principale è GRI 3: Material Topics 2021, secondo cui i temi materiali sono quelli che rappresentano gli impatti più significativi dell’organizzazione sull’economia, sull’ambiente e sulle persone, compresi i diritti umani. È quindi l’analisi dell’impresa a determinare quali temi risultino materiali, tenendo conto anche degli eventuali GRI Sector Standards applicabili.

    Tuttavia, per una maggiore comodità e per garantire la massima comprensione possibile del consumatore, il Percorso B di EvalisDeck utilizza invece una griglia guidata di 18 temi di sostenibilità, organizzati e messi in relazione con i riferimenti GRI ed ESRS. La funzione della griglia è operativa: evitare che lo studio o la PMI partano da una pagina vuota e accompagnarli nella valutazione sistematica delle possibili aree rilevanti.

    Il portale fornisce inoltre guide di valutazione per ciascuno dei 18 temi, indicando cosa osservare, come effettuare la valutazione e in quali documenti aziendali cercare le evidenze. La griglia costituisce quindi un punto di partenza metodologico; il risultato non deve essere che tutti e 18 i temi diventino materiali.

    Il bilancio di sostenibilità d’esempio di EvalisDeck rende visibile questa logica. Nell’azienda dimostrativa vengono valutati 18 temi attraverso le due prospettive e solo quelli che superano la soglia prevista confluiscono nella matrice e nella successiva rendicontazione. Tra i temi emersi figurano, per esempio, cambiamento climatico ed emissioni, energia ed efficienza energetica, economia circolare e rifiuti, salute e sicurezza, condizioni di lavoro, formazione, qualità del prodotto e gestione responsabile dei fornitori.

    La relazione con GRI ed ESRS permette inoltre di evitare un secondo problema: individuare un tema materiale e poi non sapere quali informazioni utilizzare per renderlo concretamente rendicontabile. Nel documento d’esempio, per esempio, cambiamento climatico ed emissioni vengono collegati a ESRS E1 e GRI 305, energia a ESRS E1 e GRI 302, mentre salute e sicurezza viene ricondotta a ESRS S1 e GRI 403.

    Perché la doppia materialità riguarda anche le PMI

    Per una PMI la prima distinzione da fare riguarda l’obbligo normativo. Applicare la doppia materialità non significa automaticamente essere soggetti alla CSRD e una PMI fuori dal suo perimetro non diventa obbligata semplicemente perché utilizza questa metodologia.

    La doppia materialità può però essere utile quando l’impresa sceglie di costruire una rendicontazione volontaria più strutturata. Invece di riempire il bilancio con tutti gli indicatori disponibili, l’analisi permette di concentrare raccolta dati, politiche, obiettivi e racconto sui temi realmente significativi.

    Esiste poi la pressione informativa proveniente dalla catena del valore. Un cliente può chiedere dati sulle emissioni, sulla sicurezza, sulle condizioni di lavoro o sulle pratiche di approvvigionamento; conoscere preventivamente quali questioni sono maggiormente rilevanti aiuta la PMI a costruire un patrimonio informativo riutilizzabile, anziché reagire ogni volta a un questionario differente.

    L’analisi può essere utile anche per banche, investitori, gare e sistemi di qualificazione, quando queste relazioni richiedono informazioni ESG. In questo contesto il beneficio non consiste nell’apporre l’etichetta “materiale” a un argomento, ma nel poter spiegare perché l’impresa lo considera significativo e quali evidenze sostengono quella decisione.

    Per le PMI, inoltre, la materialità permette di preservare la proporzionalità. Un’impresa con poche decine di dipendenti non ha bisogno di replicare automaticamente il sistema informativo di un grande gruppo multinazionale: deve identificare ciò che è pertinente al proprio modello operativo, alle proprie relazioni e ai propri impatti.

    È lo stesso principio che distingue rendicontazione di sostenibilità e accumulo indiscriminato di dati. Il nostro approfondimento generale dedicato alla rendicontazione per PMI permette di scandagliare al meglio proprio il rapporto tra obbligo, esigenze di filiera e scelta del documento più adatto.

    Gli errori più comuni nell’analisi di materialità

    Il primo errore consiste nel partire da una lista di temi e considerarla già come risultato. Una griglia è uno strumento per assicurarsi che le aree pertinenti vengano considerate; la materialità nasce invece dalla valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità dell’organizzazione specifica.

    Il secondo è confondere rilevanza per gli stakeholder e materialità. Le opinioni degli stakeholder rappresentano un’informazione preziosa, ma un tema non diventa materiale semplicemente perché riceve molti voti in un questionario. Occorre collegare quelle valutazioni a impatti, rischi, opportunità e criteri documentati.

    Un terzo errore consiste nel mescolare le due prospettive. Se l’impresa assegna un unico punteggio generico di “importanza”, diventa impossibile distinguere un forte impatto ambientale da un elevato rischio finanziario. Materialità di impatto e finanziaria devono essere analizzate separatamente prima di essere ricondotte alla visione complessiva.

    Particolarmente critica è anche la mancanza di motivazioni. Scrivere che il clima vale 4 e la biodiversità vale 2 senza registrare le ragioni della valutazione produce una matrice difficile da difendere e quasi impossibile da aggiornare in modo coerente nell’esercizio successivo.

    Un altro errore è considerare l’analisi immutabile. Modello di business, fornitori, mercati, normative, siti produttivi e rischi cambiano nel tempo; una valutazione costruita correttamente deve quindi poter essere riesaminata mantenendo memoria dei criteri e delle decisioni precedenti.

    Infine, la matrice può diventare un elemento puramente grafico. Un tema dichiarato materiale dovrebbe invece influenzare indicatori, politiche, azioni, obiettivi e contenuti del bilancio. Se dieci temi vengono collocati sopra soglia e il documento successivo ne tratta soltanto quattro, il problema non è estetico: manca continuità tra analisi e rendicontazione.

    Dalla matrice al bilancio di sostenibilità

    La doppia materialità acquista valore quando smette di essere un esercizio isolato e diventa la struttura che orienta il bilancio. I temi individuati devono determinare quali dati raccogliere, quali politiche descrivere, quali obiettivi monitorare e quali eventuali lacune risolvere.

    Nel Percorso B — Bilancio di sostenibilità di EvalisDeck, la doppia materialità è infatti il secondo passaggio del processo, subito dopo la definizione dell’organizzazione. Seguono 49 indicatori su due anni, politiche e obiettivi, contenuti narrativi, verifica delle lacune e generazione del documento impaginato.

    Il collegamento con il percorso ambientale è diretto. Se il cambiamento climatico risulta materiale e l’azienda dispone già di un inventario GHG nel Percorso A, le emissioni vengono lette dalla stessa fonte, senza reinserire manualmente un secondo totale nel bilancio. Questo riduce il rischio che inventario e rendicontazione presentino due versioni differenti dello stesso dato.

    La doppia materialità diventa così un ponte tra analisi e documento, ma anche tra i diversi percorsi di rendicontazione: individua ciò che conta e permette poi di collegare ogni tema alle evidenze disponibili.

    Per vedere concretamente il processo, la demo guidata di EvalisDeck mette a disposizione un’azienda già compilata: è possibile entrare nel Percorso B, osservare l’analisi di materialità, modificare i dati e verificare come le informazioni confluiscono nel bilancio finale.


    FAQ sulla doppia materialità

    Cos’è la doppia materialità in parole semplici?

    La doppia materialità valuta una questione ESG da due prospettive: quanto l’impresa incide su persone e ambiente e quanto quella stessa questione può incidere economicamente sull’impresa. Un tema può risultare materiale secondo una sola prospettiva oppure secondo entrambe.

    Qual è la differenza tra materialità di impatto e finanziaria?

    La materialità di impatto considera gli effetti significativi dell’impresa su ambiente e persone, mentre la materialità finanziaria valuta invece rischi e opportunità di sostenibilità che possono influenzare risultati, posizione finanziaria, flussi di cassa, accesso ai finanziamenti o costo del capitale.

    La doppia materialità è obbligatoria anche per le PMI?

    Non esiste un obbligo generalizzato per tutte le PMI di svolgere un’analisi di doppia materialità ai sensi della CSRD. Una PMI può tuttavia utilizzarla volontariamente per costruire una rendicontazione più strutturata, rispondere alle richieste della filiera o individuare le questioni ESG sulle quali concentrare dati e azioni.

    Come si costruisce una matrice di doppia materialità?

    Prima si definiscono perimetro, temi, impatti, rischi, opportunità, criteri di valutazione e soglia. Solo dopo aver effettuato separatamente le valutazioni di impatto e finanziaria i risultati possono essere rappresentati in una matrice; il grafico è quindi l’esito dell’analisi, non il suo punto di partenza.

  • Inventario delle emissioni di gas serra (GHG): guida introduttiva

    Inventario delle emissioni di gas serra (GHG): guida introduttiva

    Un inventario GHG è il sistema con cui un’organizzazione identifica, quantifica e rendiconta le proprie emissioni e rimozioni di gas a effetto serra all’interno di un perimetro definito. Il risultato non è semplicemente un totale di CO₂: un inventario completo deve chiarire quali attività sono state considerate, quali sorgenti producono le emissioni, quali dati sono stati utilizzati, come sono stati effettuati i calcoli e quali esclusioni sono state applicate.

    La norma internazionale di riferimento per costruire un inventario a livello di organizzazione è la ISO 14064-1:2018, adottata in Italia come UNI EN ISO 14064-1:2019. La norma disciplina progettazione, sviluppo, gestione, rendicontazione e possibile verifica dell’inventario; la classificazione Scope 1, Scope 2 e Scope 3, molto utilizzata nel linguaggio aziendale, deriva invece dal GHG Protocol e può essere messa in relazione con le categorie previste dalla ISO 14064-1.

    Per una PMI o uno studio di consulenza, costruire l’inventario significa quindi passare da informazioni sparse – fatture energetiche, carburanti, refrigeranti, trasferte, trasporti, acquisti – a un sistema documentato che consenta di spiegare da dove deriva ogni valore espresso in tonnellate di CO₂ equivalente.

    Cos’è un inventario GHG

    L’acronimo GHG, Greenhouse Gases, indica i gas a effetto serra. Un inventario GHG aziendale raccoglie e quantifica le emissioni associate alle attività di un’organizzazione in uno specifico periodo di rendicontazione, normalmente un esercizio annuale.

    Il concetto centrale è quello di perimetro. Prima di calcolare qualsiasi emissione bisogna stabilire quali società, siti, attività e sorgenti appartengano all’inventario. Due organizzazioni con consumi identici possono infatti ottenere inventari differenti se utilizzano confini organizzativi diversi o se includono categorie differenti di emissioni indirette.

    Per questo motivo l’inventario non coincide con un semplice foglio di calcolo delle emissioni. Un documento strutturato deve permettere di ricostruire almeno:

    • l’organizzazione responsabile dell’inventario;
    • il periodo di rendicontazione;
    • i confini organizzativi e di rendicontazione;
    • le sorgenti di emissione e gli eventuali assorbitori;
    • i dati di attività utilizzati;
    • i fattori di emissione e le relative fonti;
    • le metodologie di quantificazione;
    • le esclusioni e le loro motivazioni;
    • i risultati per categoria;
    • l’eventuale anno base;
    • gli obiettivi di riduzione;
    • l’incertezza e la qualità dei dati;
    • lo stato dell’eventuale verifica.

    Nel rapporto GHG d’esempio prodotto da EvalisDeck, per esempio, il perimetro viene dichiarato prima dei risultati e le esclusioni sono accompagnate dalla relativa motivazione: la quantità finale di emissioni resta così collegata alle decisioni metodologiche che l’hanno prodotta.

    Questa tracciabilità distingue un inventario utilizzabile in un processo professionale da una semplice stima della carbon footprint aziendale.

    ISO 14064-1: cosa prevede la norma

    La ISO 14064-1:2018 specifica principi e requisiti per la quantificazione e rendicontazione delle emissioni e delle rimozioni di GHG a livello di organizzazione. La versione 2018 è ancora quella internazionale vigente nell’agosto 2026 ed è stata confermata da ISO nel 2024; una nuova edizione è in sviluppo, ma non ha ancora sostituito quella attuale.

    In Italia il riferimento corrispondente è UNI EN ISO 14064-1:2019, in vigore dall’11 aprile 2019. La differenza nell’anno non indica due metodologie diverse: il 2018 identifica l’edizione ISO internazionale, mentre il 2019 identifica il recepimento italiano ed europeo dello stesso standard.

    La norma richiede che l’organizzazione sviluppi l’inventario secondo alcuni principi fondamentali, tra cui pertinenza, completezza, coerenza, accuratezza e trasparenza. In termini operativi, questo significa che ogni decisione capace di modificare significativamente il risultato deve poter essere ricostruita e motivata.

    Un passaggio essenziale riguarda i confini organizzativi. L’impresa deve stabilire quali attività e unità includere nell’inventario secondo l’approccio di consolidamento scelto; successivamente definisce i confini di rendicontazione e identifica le emissioni dirette e indirette pertinenti.

    La ISO 14064-1:2018 organizza le emissioni in sei categorie:

    1. emissioni e rimozioni dirette di GHG;
    2. emissioni indirette derivanti da energia importata;
    3. emissioni indirette derivanti dal trasporto;
    4. emissioni indirette derivanti da prodotti utilizzati dall’organizzazione;
    5. emissioni indirette associate all’uso dei prodotti dell’organizzazione;
    6. altre emissioni indirette.

    Questa struttura è importante perché evita di ridurre tutto alla sola distinzione Scope 1, 2 e 3. Le categorie ISO consentono una rappresentazione più analitica delle emissioni indirette e richiedono all’organizzazione di stabilire quali siano significative sulla base di criteri definiti e documentati.

    Scope 1, Scope 2 e Scope 3: cosa significano

    La terminologia Scope 1, Scope 2 e Scope 3 deriva dal GHG Protocol Corporate Standard ed è diventata il linguaggio più diffuso per descrivere la provenienza delle emissioni aziendali. Il GHG Protocol distingue emissioni dirette e indirette e distribuisce queste ultime tra Scope 2 e Scope 3.

    Scope 1 comprende le emissioni dirette provenienti da sorgenti possedute o controllate dall’organizzazione. Possono rientrare, ad esempio, la combustione di gas naturale in una centrale termica aziendale, il carburante utilizzato dalla flotta controllata dall’impresa, emissioni di processo e perdite di gas refrigeranti.

    Scope 2 riguarda le emissioni indirette associate alla generazione dell’energia acquistata e consumata dall’organizzazione, come elettricità, calore, vapore o raffrescamento. L’emissione avviene materialmente presso il produttore dell’energia, ma viene associata all’organizzazione che la acquista e la utilizza.

    Scope 3 raccoglie le altre emissioni indirette che si verificano nella catena del valore, sia a monte sia a valle. Possono comprendere, a seconda del perimetro e della significatività, acquisti, trasporto, trasferte, rifiuti, utilizzo dei prodotti venduti e altre attività non controllate direttamente dall’impresa.

    La relazione con ISO 14064-1 può essere rappresentata in modo sintetico:

    Classificazione ISO 14064-1Corrispondenza operativa
    Categoria 1 — emissioni diretteScope 1
    Categoria 2 — energia importataScope 2
    Categorie 3-6 — altre emissioni indiretteScope 3

    È una corrispondenza operativa utile, non una sovrapposizione terminologica perfetta tra i due standard. La ISO 14064-1 utilizza formalmente le proprie sei categorie; Scope 1, 2 e 3 appartengono alla struttura del GHG Protocol. Nel rapporto d’esempio di EvalisDeck entrambe le classificazioni vengono mostrate insieme, rendendo immediata la lettura del dato sia secondo le categorie ISO sia secondo gli Scope.

    Come si calcola un inventario delle emissioni

    Il calcolo parte dai dati di attività. Un consumo di gas naturale, i litri di carburante utilizzati dalla flotta, i kWh di energia acquistata o i chilometri di una trasferta rappresentano quantità fisiche misurabili che devono essere associate a un fattore di emissione appropriato.

    Nella forma più semplice, il principio è:

    dato di attività × fattore di emissione = emissioni GHG

    Se il calcolo coinvolge gas diversi dalla CO₂, i risultati vengono ricondotti alla CO₂ equivalente (CO₂e) attraverso i relativi potenziali di riscaldamento globale. In questo modo gas differenti possono essere aggregati utilizzando una singola unità di misura.

    Il calcolo, però, è soltanto una parte dell’inventario. Prima occorre identificare correttamente la sorgente e dopo bisogna conservare fonte del dato, unità di misura, fattore utilizzato, edizione della fonte, eventuali conversioni e criteri di stima. Cambiare un fattore senza registrare la sua provenienza rende molto più difficile spiegare perché due esercizi producano risultati differenti.

    Nel Percorso A di EvalisDeck, ogni fattore viene associato alla propria fonte e le librerie di partenza utilizzano riferimenti pubblici versionati; un fattore può inoltre essere personalizzato dallo studio mantenendone documentata l’origine. Il principio è evitare che un numero finale esista senza la catena informativa che consente di ricostruirlo.

    Un altro elemento da considerare è l’incertezza. Dati di attività e fattori di emissione non hanno necessariamente lo stesso livello di precisione: un consumo ricavato direttamente da una fattura può avere una qualità diversa da una quantità ottenuta tramite stima. Un inventario maturo rende visibile anche questa differenza invece di trattare ogni risultato come ugualmente preciso.

    Perché serve un inventario GHG

    Un inventario GHG può rispondere a esigenze molto diverse. Il primo utilizzo è interno: capire quali attività generano le emissioni più significative, costruire un anno base e misurare nel tempo l’effetto di interventi di riduzione.

    Il secondo riguarda la rendicontazione di sostenibilità. I dati sulle emissioni climatiche alimentano infatti la componente ambientale dei report ESG e possono diventare uno degli elementi quantitativi più importanti del bilancio. In EvalisDeck, l’inventario GHG e il bilancio di sostenibilità condividono la stessa fonte del dato: le emissioni calcolate nel Percorso A possono essere lette dal percorso Bilancio senza essere reinserite manualmente.

    Un terzo utilizzo nasce dalle richieste di clienti e catene di fornitura. Un committente può chiedere al fornitore informazioni sulle emissioni dell’organizzazione o sui dati climatici necessari alla propria rendicontazione di filiera. Disporre di un inventario strutturato permette di rispondere partendo da dati già raccolti e documentati, anziché ricostruirli ogni volta.

    Lo stesso vale per gare, qualifiche fornitori e questionari ESG quando la documentazione richiesta comprende informazioni climatiche. Il valore dell’inventario, in questi casi, non consiste soltanto nel totale di tCO₂e: consiste nella possibilità di dimostrare perimetro, metodologia, sorgenti e provenienza dei dati.

    È importante anche chiarire ciò che un inventario GHG non è. Non coincide con la carbon footprint di uno specifico prodotto, che richiede un diverso perimetro di analisi; non sostituisce un bilancio di sostenibilità completo; non dimostra automaticamente il raggiungimento di obiettivi net-zero e non equivale, da solo, a una verifica indipendente.

    Per una visione più ampia del rapporto tra inventario, bilancio e altri documenti aziendali, questo approfondimento si collega alla guida sulla rendicontazione di sostenibilità per PMI.

    Le fasi del Percorso A: dall’azienda al rapporto GHG

    Costruire un inventario richiede una sequenza logica. Partire direttamente dai fattori di emissione rischia di produrre calcoli formalmente corretti riferiti però a un perimetro incompleto.

    Il Percorso A — Inventario GHG di EvalisDeck organizza il lavoro in otto passaggi.

    1. Confini e perimetro

    Si definiscono organizzazione, siti, periodo di rendicontazione e criterio di consolidamento. È la base dell’inventario: ciò che resta fuori dal perimetro non entrerà nei calcoli successivi.

    2. Registro delle sorgenti

    EvalisDeck struttura un registro di 25 tipologie di sorgenti. Per ciascuna occorre indicare se è presente, esclusa o non applicabile; le esclusioni devono essere motivate, così da evitare che una sorgente venga semplicemente ignorata.

    3. Dati di attività

    Per le sorgenti incluse vengono raccolte le quantità necessarie al calcolo: Smc di gas, litri di carburante, kWh, kg di refrigerante, chilometri o altre unità pertinenti. La qualità dell’inventario dipende in modo diretto dalla qualità e dalla tracciabilità di questi dati.

    4. Fattori e fonti

    Ogni dato viene associato a un fattore di emissione documentato e versionato. Registrare la fonte permette di ricostruire il calcolo e di mantenere separati inventari redatti con edizioni differenti dei fattori.

    5. Risultati e incertezza

    Le emissioni vengono aggregate per categoria e rappresentate in tCO₂e. Il percorso gestisce inoltre incertezza e qualità del dato, così che il risultato finale mantenga informazioni sulla propria affidabilità.

    Per lo Scope 2 la piattaforma conserva separatamente risultati location-based e market-based, evitando di comprimere due metodi differenti in un unico valore.

    6. Anno base e obiettivi

    L’organizzazione può definire l’anno base rispetto al quale misurare l’evoluzione delle emissioni e registrare eventuali obiettivi di riduzione. Devono inoltre essere stabilite le condizioni che richiedono un ricalcolo dell’anno base quando intervengono variazioni strutturali rilevanti.

    7. Verifica

    Prima della pubblicazione vengono controllate completezza e coerenza delle informazioni. Una sorgente indicata come esclusa senza motivazione, un valore privo di fonte o una contraddizione tra sezioni diventano problemi da risolvere prima della generazione del documento.

    8. Rapporto finale

    L’ultima fase trasforma dati e decisioni metodologiche nel rapporto di inventario GHG, mantenendo perimetro, sorgenti, calcoli, risultati, esclusioni, anno base, obiettivi e informazioni sulla verifica all’interno dello stesso documento.

    Per vedere concretamente quale sia il risultato, è possibile consultare e scaricare il rapporto GHG d’esempio di EvalisDeck. Il documento mostra un inventario completo di un’azienda dimostrativa, dalla definizione dei confini fino al riepilogo delle emissioni e all’incertezza.

    Chi preferisce osservare il processo prima del documento può invece entrare nella demo guidata di EvalisDeck: l’azienda di esempio è già compilata e permette di attraversare il Percorso A, modificare i dati e vedere come cambiano i risultati.


    FAQ sull’inventario GHG

    Cos’è un inventario GHG?

    Un inventario GHG è la quantificazione documentata delle emissioni e delle rimozioni di gas a effetto serra associate a un’organizzazione in un periodo e in un perimetro definiti. Comprende sorgenti, dati di attività, fattori di emissione, criteri metodologici, risultati ed eventuali esclusioni.

    Qual è la norma di riferimento per un inventario GHG aziendale?

    Il riferimento internazionale vigente è ISO 14064-1:2018; in Italia lo stesso standard è adottato come UNI EN ISO 14064-1:2019. La norma definisce principi e requisiti per progettare, sviluppare, gestire, rendicontare e verificare un inventario GHG a livello di organizzazione.

    Che differenza c’è tra Scope 1, Scope 2 e Scope 3?

    Scope 1 comprende le emissioni dirette da sorgenti possedute o controllate dall’organizzazione; Scope 2 riguarda le emissioni indirette associate all’energia acquistata; Scope 3 comprende le altre emissioni indirette della catena del valore. La classificazione deriva dal GHG Protocol, mentre ISO 14064-1 organizza formalmente le emissioni in sei categorie.

    Come si calcolano le emissioni di un’azienda?

    Il principio di base consiste nel moltiplicare un dato di attività per un fattore di emissione pertinente, convertendo poi i diversi gas in CO₂ equivalente quando necessario. Un inventario completo deve però documentare anche perimetro, sorgente del dato, fattore utilizzato, eventuali stime, esclusioni e qualità dell’informazione.

    Un inventario GHG deve comprendere sempre tutte le emissioni Scope 3?

    La risposta dipende dallo standard e dai criteri di significatività applicati. La ISO 14064-1:2018 richiede di identificare e valutare le emissioni indirette significative secondo criteri documentati; un’esclusione deve quindi essere motivata e ricostruibile, non semplicemente omessa dall’inventario.

  • CSRD e obblighi di rendicontazione in Italia: la mappa completa

    CSRD e obblighi di rendicontazione in Italia: la mappa completa

    Gli obblighi CSRD in Italia non riguardano indistintamente tutte le imprese e, dopo gli interventi normativi del 2025 e del 2026, il calendario originariamente previsto dalla direttiva è cambiato in modo sostanziale. Nel 2026 la rendicontazione obbligatoria resta concentrata sulla prima fascia di imprese già entrata nel sistema, mentre le successive ondate sono state rinviate; parallelamente, l’Unione europea ha ristretto il futuro perimetro della Corporate Sustainability Reporting Directive.

    Per capire chi deve rendicontare oggi e chi sarà coinvolto dal 2027 occorre quindi distinguere tre livelli: la CSRD originaria, il rinvio “stop-the-clock” già recepito dall’Italia e la successiva Direttiva (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026 ma da recepire nell’ordinamento nazionale entro il 19 marzo 2027. Per le PMI ordinarie non esiste oggi un obbligo generalizzato di rendicontazione CSRD; resta però crescente la necessità di produrre informazioni di sostenibilità strutturate per clienti, banche, filiere e committenti.

    Questa distinzione è essenziale anche sul piano operativo. Prepararsi alla sostenibilità non significa semplicemente stabilire se una società supera una soglia normativa: significa sapere quali informazioni devono essere raccolte, con quale standard, per quale destinatario e con quale livello di verificabilità.

    Cos’è la CSRD e cosa richiede alle imprese

    La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, è la direttiva europea che disciplina la rendicontazione societaria di sostenibilità. È stata introdotta con la Direttiva (UE) 2022/2464 e recepita in Italia attraverso il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, entrato in vigore il 25 settembre 2024. Il decreto ha sostituito il precedente sistema della dichiarazione non finanziaria con un quadro molto più strutturato di rendicontazione.

    Per le imprese comprese nel suo campo di applicazione, la sostenibilità entra nella relazione sulla gestione e deve descrivere le informazioni necessarie a comprendere tanto gli impatti dell’impresa sulle questioni ambientali, sociali e di governance quanto gli effetti che tali questioni producono sullo sviluppo, sulla performance e sulla posizione aziendale.

    È il principio della doppia rilevanza, spesso indicato anche come doppia materialità: la rendicontazione considera contemporaneamente la prospettiva dell’impatto dell’impresa e quella finanziaria. Questo rende il processo molto diverso dalla semplice pubblicazione di alcuni KPI ambientali o sociali.

    La CSRD introduce inoltre una logica di tracciabilità e attestazione. I dati devono essere organizzati secondo standard definiti, ricondotti a un perimetro e accompagnati dalle informazioni necessarie a comprenderne metodologia, politiche, azioni e obiettivi. Per questo la preparazione del bilancio non può essere separata dall’organizzazione delle evidenze che lo sostengono.

    In Italia il D.Lgs. 125/2024 disciplina anche l’attestazione della conformità della rendicontazione, affidandola ai soggetti abilitati secondo il quadro previsto per la revisione legale. La rendicontazione CSRD è quindi un documento sottoposto a requisiti formali e di verifica, non una semplice pubblicazione volontaria destinata alla comunicazione aziendale.

    Tempistiche CSRD: cosa vale oggi in Italia

    La scansione originaria della CSRD prevedeva un ingresso graduale delle imprese. Nel frattempo, però, il calendario è stato modificato prima dalla Direttiva (UE) 2025/794, conosciuta come “stop-the-clock”, e poi dalla più ampia revisione approvata nel 2026.

    L’Italia ha già recepito il rinvio attraverso l’articolo 10, comma 1-bis, della Legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha modificato le disposizioni transitorie del D.Lgs. 125/2024. Le imprese della seconda ondata sono state rinviate agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027, mentre l’avvio previsto per le PMI quotate è stato spostato al 1° gennaio 2028.

    La situazione nazionale nel 2026 può essere sintetizzata così:

    FasciaSituazione nell’ordinamento italiano al 2026
    Prima ondataObblighi già applicabili alle grandi imprese ed enti di interesse pubblico rientranti nei requisiti previsti dal D.Lgs. 125/2024
    Seconda ondataApplicazione rinviata agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027
    PMI quotateApplicazione rinviata agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2028 secondo l’attuale calendario nazionale
    PMI non quotateNessun obbligo CSRD generalizzato; possibile rendicontazione volontaria e richieste di filiera

    Fino agli esercizi che terminano il 31 dicembre 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze indica pertanto come soggetti già coinvolti soprattutto le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico e superano 500 dipendenti, oltre alle società madri di grandi gruppi che soddisfano i relativi requisiti su base consolidata.

    Questa, tuttavia, è soltanto la fotografia dell’ordinamento italiano prima del recepimento della nuova revisione europea. Guardare al 2027 significa aggiungere un secondo livello.

    Il nuovo perimetro europeo dal 2027

    La revisione più importante è contenuta nella Direttiva (UE) 2026/470, che ha modificato la CSRD nell’ambito del pacchetto Omnibus I. La direttiva è entrata in vigore il 18 marzo 2026 e gli Stati membri devono recepirne le principali disposizioni entro il 19 marzo 2027.

    Il nuovo perimetro europeo è molto più ristretto rispetto a quello originariamente previsto. Per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, il testo europeo concentra la rendicontazione obbligatoria sulle imprese che superano contemporaneamente:

    • 450 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
    • 1.000 dipendenti medi durante l’esercizio.

    La stessa soglia viene applicata ai gruppi su base consolidata. Il requisito è congiunto: superare soltanto una delle due soglie non è sufficiente per rientrare nel nuovo perimetro stabilito dalla direttiva.

    Questo punto è decisivo per interpretare correttamente le scadenze italiane. L’attuale disciplina nazionale contiene ancora il calendario modificato dallo stop-the-clock, ma entro marzo 2027 dovrà essere adeguata alla Direttiva 2026/470. Di conseguenza, non è corretto leggere il rinvio al 2027 come se tutte le imprese che appartenevano alla vecchia seconda ondata fossero destinate automaticamente a entrare nella CSRD in quella data.

    La direttiva europea prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di alleggerire già gli esercizi 2025 e 2026 per soggetti della prima ondata destinati a uscire dal nuovo campo di applicazione. Anche in questo caso occorre però distinguere la facoltà concessa dall’Unione dalla sua concreta attuazione nel diritto nazionale.

    La conseguenza pratica è che il 2026 rappresenta un anno di transizione normativa: le imprese devono controllare il proprio status sulla disciplina italiana vigente, ma nello stesso tempo programmare gli esercizi successivi sapendo che il perimetro europeo è già stato profondamente modificato.

    Cosa cambia per le PMI: VSME e richieste della filiera

    Per le PMI il cambiamento è ancora più netto. Le PMI non quotate non entrano automaticamente nella CSRD e il nuovo assetto europeo rafforza la distinzione tra rendicontazione obbligatoria e rendicontazione volontaria.

    Il riferimento sviluppato specificamente per le imprese più piccole è il VSME, Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, costruito per offrire un quadro proporzionato rispetto alla complessità degli ESRS utilizzati dalle imprese soggette alla CSRD.

    La Commissione europea ha già raccomandato il VSME nel 2025. Nel luglio 2026 ha inoltre adottato un nuovo regolamento delegato destinato a formalizzare lo standard volontario previsto dalla disciplina europea aggiornata; all’11 agosto 2026 questo atto non è ancora entrato in vigore, perché deve completare la fase di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio e la successiva pubblicazione.

    La volontarietà non significa però assenza di pressione informativa. Una PMI può ricevere richieste ESG da:

    • clienti di grandi dimensioni;
    • banche e altri finanziatori;
    • investitori;
    • capofiliera;
    • committenti che inseriscono criteri ESG nella qualifica dei fornitori;
    • procedure di gara o sistemi volontari di valutazione.

    Il nuovo quadro europeo introduce proprio per questo il value chain cap. Le imprese che non superano 1.000 dipendenti e si trovano nella catena del valore di un soggetto CSRD vengono protette da richieste informative che eccedano il livello previsto dallo standard volontario europeo; la Direttiva 2026/470 attribuisce loro anche il diritto di rifiutare, nei casi disciplinati dalla norma, informazioni ulteriori rispetto a tale perimetro.

    Per una PMI, dunque, la domanda utile non è soltanto “sono obbligato alla CSRD?”, ma anche “sono in grado di produrre dati ESG coerenti quando un cliente o un finanziatore me li chiede?”. È qui che il VSME assume una funzione operativa: crea una base comune per raccogliere informazioni senza replicare la complessità pensata per le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria.

    ESRS, VSME e GRI: quali standard usare

    Uno degli errori più frequenti consiste nel trattare CSRD, ESRS, VSME e GRI come termini intercambiabili. Indicano invece livelli differenti del sistema di rendicontazione.

    La CSRD è la cornice legislativa europea. Gli ESRS, European Sustainability Reporting Standards, sono gli standard utilizzati per redigere la rendicontazione prevista dalla CSRD. I GRI Standards costituiscono invece un quadro internazionale di rendicontazione della sostenibilità sviluppato dalla Global Reporting Initiative e possono essere utilizzati anche al di fuori di un obbligo CSRD.

    Il rapporto può essere sintetizzato così:

    RiferimentoFunzione principale
    CSRDStabilisce il quadro legislativo e individua i soggetti obbligati
    ESRSDefiniscono contenuti e struttura della rendicontazione per i soggetti CSRD
    VSMEOffre un riferimento volontario e proporzionato per imprese fuori dal perimetro obbligatorio
    GRI StandardsQuadro internazionale volontario per rendicontare gli impatti di sostenibilità

    ESRS e GRI presentano numerosi punti di contatto, soprattutto sulla rendicontazione degli impatti, ma l’utilizzo dei GRI non sostituisce gli ESRS quando un’impresa è legalmente tenuta a rendicontare secondo la CSRD. Per un’azienda fuori dal perimetro obbligatorio, invece, la scelta può dipendere da destinatari, struttura del documento, richieste della filiera e livello di maturità del sistema informativo.

    Anche gli ESRS sono attualmente interessati dal processo di semplificazione. Il 3 luglio 2026 la Commissione ha adottato una versione revisionata degli standard, con una forte riduzione dei datapoint; alla data di questa guida, però, il regolamento delegato è ancora nella fase precedente alla sua entrata in vigore. Non va quindi trattato come se avesse già sostituito integralmente il quadro applicabile.

    Per vedere concretamente come dati, indicatori e analisi di materialità possono confluire nel documento finale è disponibile anche un bilancio di sostenibilità d’esempio di EvalisDeck, costruito su un’azienda dimostrativa e organizzato con riferimento a GRI 2021 e alla struttura ESRS/VSME.

    Come prepararsi agli obblighi CSRD senza partire dal documento

    Aspettare che il perimetro normativo sia definitivamente stabilizzato prima di organizzare i dati può essere una scelta rischiosa. La preparazione utile non consiste nel redigere in anticipo un bilancio non richiesto, ma nel costruire un sistema informativo che permetta di produrre le evidenze necessarie quando diventano rilevanti.

    Il primo passaggio è verificare il perimetro societario: dimensioni, numero medio di dipendenti, ricavi, appartenenza a un gruppo, eventuale qualifica di ente di interesse pubblico e posizione rispetto alla normativa nazionale vigente. Il secondo è comprendere perché vengono richieste informazioni ESG: obbligo diretto, richiesta del gruppo, cliente, banca oppure scelta volontaria.

    A quel punto è possibile lavorare sui dati:

    1. mappare le informazioni disponibili, individuando amministrazione, HR, HSE, acquisti, energia e supply chain come possibili fonti;
    2. definire responsabili e periodo di riferimento di ogni informazione;
    3. individuare eventuali dati mancanti o stimati;
    4. costruire criteri documentati per materialità, esclusioni e perimetro;
    5. collegare indicatori e affermazioni alle relative evidenze;
    6. stabilire quale standard utilizzare sulla base dell’effettivo obbligo o dell’esigenza del destinatario.

    Questo lavoro è particolarmente importante perché la rendicontazione non vive solo nel PDF finale. Un valore sulle emissioni può provenire dall’inventario GHG, un indicatore sociale dai dati HR, una politica dalla documentazione aziendale e un’informazione sulla supply chain dalla qualifica fornitori. Se le fonti rimangono scollegate, il bilancio diventa difficile da aggiornare e ancora più difficile da verificare.

    È la logica alla base del percorso Bilancio di sostenibilità di EvalisDeck: organizzazione, doppia materialità guidata, indicatori su due esercizi, politiche e obiettivi vengono mantenuti all’interno dello stesso fascicolo aziendale, mentre i dati sulle emissioni possono essere letti direttamente dall’inventario GHG della stessa organizzazione. In questo modo il documento finale deriva dai dati raccolti nel percorso anziché diventare un contenitore da compilare a posteriori.

    Per una PMI fuori dalla CSRD, questo approccio consente di preparare una rendicontazione volontaria proporzionata; per uno studio di consulenza, permette invece di costruire un processo replicabile tra aziende diverse, mantenendo distinte evidenze, esercizi e versioni.

    Dal requisito normativo al bilancio: cosa fare adesso

    La mappa degli obblighi CSRD nel 2026 porta quindi a una conclusione precisa: non tutte le imprese devono rendicontare, e molte aziende precedentemente destinate a entrare nella CSRD usciranno dal futuro perimetro europeo. Allo stesso tempo, la domanda di informazioni ESG non scompare con la riduzione degli obblighi diretti.

    Per le aziende già soggette alla disciplina italiana è necessario presidiare requisiti, standard e attestazione; invece, per quelle che potrebbero rientrare nel nuovo campo di applicazione dal 2027 occorre seguire il recepimento italiano della Direttiva 2026/470. Per le PMI fuori dal perimetro, infine, il punto centrale diventa costruire una base di dati proporzionata e riutilizzabile, soprattutto quando l’impresa opera nelle catene di fornitura di grandi gruppi.

    Questo articolo si collega alla guida generale sulla rendicontazione di sostenibilità per PMI, che permette di partire dal problema complessivo prima di scegliere il documento da produrre.

    Chi vuole vedere direttamente il processo può partire dalla demo guidata di EvalisDeck: l’azienda d’esempio è già compilata e permette di percorrere il modulo Bilancio, osservare i dati, modificare gli indicatori e vedere come il lavoro viene trasformato nel documento finale.


    FAQ sugli obblighi CSRD in Italia

    Chi è obbligato alla CSRD in Italia nel 2026?

    Nel 2026 gli obblighi già applicabili restano concentrati sulla prima fascia prevista dal D.Lgs. 125/2024, in particolare grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico e superano i requisiti stabiliti per la prima ondata. Le fasce successive sono state rinviate dalla normativa italiana che ha recepito lo stop-the-clock.

    Dal 2027 tutte le grandi imprese dovranno fare il bilancio di sostenibilità?

    No. La Direttiva (UE) 2026/470 restringe il futuro perimetro europeo alle imprese che superano contemporaneamente 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di ricavi netti. L’Italia dovrà recepire queste modifiche entro il 19 marzo 2027, quindi l’attuale calendario nazionale deve essere letto insieme alla nuova disciplina europea.

    Le PMI italiane sono obbligate alla CSRD?

    Per una PMI non quotata non esiste un obbligo CSRD generalizzato. Le imprese più piccole possono però essere chiamate a fornire informazioni ESG da clienti, banche o aziende della propria catena del valore e possono utilizzare un quadro volontario proporzionato come il VSME.

    Che differenza c’è tra ESRS e VSME?

    Gli ESRS costituiscono gli standard di rendicontazione utilizzati dalle imprese soggette alla CSRD; il VSME è invece pensato come riferimento volontario e proporzionato per organizzazioni fuori dal perimetro obbligatorio. Il nuovo quadro europeo rafforza inoltre il ruolo dello standard volontario come limite alle informazioni che le grandi imprese possono richiedere ad alcune aziende della propria catena del valore.

    GRI e CSRD sono la stessa cosa?

    No. La CSRD è una direttiva europea e gli ESRS sono gli standard previsti per la relativa rendicontazione; i GRI Standards sono invece un framework internazionale di reporting utilizzabile volontariamente. I due sistemi possono presentare elementi interoperabili, ma GRI non sostituisce gli ESRS per un’impresa tenuta legalmente alla CSRD.